PARTE PRIMA
Nel corso dell’esecuzione dell’appalto possono rendersi necessarie le varianti ovveromodifiche, integrazioni o sostituzioni rispetto al progetto al progettooriginatedalle più svariate ragioni (cambiamenti delle richieste del committente o imprevisti non individuabili durante la fase di progettazione) la cui corretta gestione implica una attenta e preliminare analisi del quadro normativo di riferimento.
Preliminare ad ogni analisi tecnico-giuridico è il tentativo di fornire una definizione della variante: si tratta di una variazione che non snatura il progetto originario e che, a titolo esemplificativo, può consistere in una modifica dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera oppure in una modifica della forma, struttura, dimensioni o funzionamento della stessa.
Tale definizione non esclude che una variante possa portare ad aggiunta o eliminazione di alcune lavorazioni.
La disciplina delle varianti nel contratto di appalto privato trova la sua disciplina normativa negli articoli 1659, 1660 e 1661c.c.; va, in sede preliminare rispetto ad una analisi più dettagliata delle singole ipotesi, chiarito come le varianti possano essere apportate non solo prima dell’inizio dei lavori ed in corso d’opera, ma anche dopo la loro ultimazione fino a quando la stessa opera non venga accettata dal committente senza riserve.
Non sempre, tuttavia, alla modifica corrisponde il diritto dell’appaltatore ad ottenere una maggiorazione del corrispettivo pattuito. Non sono, ad esempio, varianti le modifiche di modesta entità o comunque prevedibili che possono essere concretamente determinate solo durante la realizzazione dell’opera; esse devono ritenersi incluse nel prezzo originariamente pattuito.
In senso diametralmente opposto se i nuovi lavori, pur connessi all’appalto principale ne ampliano la portata esecutiva si è in presenza di una variante e, quindi, di un diritto dell’appaltatore all’adeguamento del corrispettivo.
Il punto di equilibrio è da rinvenirsi, in concreto, a seguito di una attenta analisi della natura dell’intervento concretamente eseguito e del ruolo svolto da committente e appaltatore in coerenza ai doveri che su di essi incombono secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza.
Il committente infatti, giova ricordarlo, mantiene sempre un ruolo attivo sulle modalitàesecutive del contratto soprattutto laddove sia nominato un direttoredei lavori, al quale è normalmente assegnato un ruolo di sorveglianzacirca la conformità della progressiva esecuzione dell’opera al progettoe, al tempo stesso, un potere di intervento volto a garantire larealizzazione dell’opera stessa senza difetti costruttivi.
Anche l’appaltatore, in virtù delle sue specifiche conoscenze è tenuto averificare la correttezza del progetto. Come più volte chiarito dallagiurisprudenza “anche laddove egli si attenga alle previsioni del progettoaltrui, come nel caso in cui il committente predispone il progetto e fornisceindicazioni sulla relativa realizzazione, l’appaltatore può comunqueessere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera se, nel fedelmenteeseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnala eventualicarenze ed errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche ilcontrollo e la correzione degli eventuali errori del progetto” [Cass. civ. Sez.I, 25/03/2022, n. 9733, Cass. civ. Sez. II, 05/06/2023, n. 15661, Cass. civ.Sez. I, 25/03/2022, n. 9733].
Questo significa che l’appaltatore non può limitarsi solo ad eseguire ciòche è stato specificato nel progetto, ma deve anche esercitare un certogrado di controllo e correzione sugli eventuali errori presenti nelprogetto stesso. Di conseguenza, sussiste un dovere per l’appaltatore diattivarsi al fine di segnalare la necessità di apportare varianti al progettoe ciò anche nel proprio interesse per non incorrere in addebiti diresponsabilità.
Avv. TOMMASO GASPARRO
– Studio Legale Gasparro –
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