Gen 14, 2025 | Le nostre News, Edilizia

La variante del contratto d’appalto privato. Un Vademecum per le imprese edili. (parte terza)

-PARTE TERZA-

(Segue) Diverso è, invece, il caso delle varianti necessarie alla realizzazione a regola d’arte dell’impianto, di cui si occupa l’art. 1660 c.c.. 

Queste varianti non sono previste dalle parti e non sono concordate e la norma in esame trova applicazione esclusivamente nei casi in cui la necessità di apportare variazioni sia dovuta, ad esempio, ad un mutamento delle regole tecniche vigenti in un determinato settore o a causa del verificarsi di circostanze sopravvenute.

Avremo modo di chiarire in seguito in che termini le circostanze impreviste cui fa riferimento la norma si differenzino da quelle rilevanti ai sensi e per gli effetti del successivo art. 1664 c.c..

In senso diverso rispetto a quanto prescritto per le varianti ordinate dall’appaltatore, queste ultime non richiedono la forma scritta e possono essere fornite in qualsiasi forma – anche verbalmente – e la prova del consenso del committente potrà altresì essere fornita con ogni mezzo nell’ambito di un successivo giudizio civile.

In questo caso l’appaltatore ha diritto ad ottenere sia l’adeguamento del corrispettivo sia un prolungamento dei termini per portare a compimento l’opera senza che ciò determini, in alcun modo, conseguenze negative a suo carico.

Ai sensi del comma 2 della norma in esame, se le variazioni necessarie siano tali da superare il sesto del prezzo convenuto oppure qualora l’appaltatore non abbia le capacità di poter proseguire nella esecuzione dell’opera a suo favore è riconosciuto il diritto di recesso a cui si somma anche un eventuale indennizzo in merito alla cui quantificazione la norma non individua alcun criterio, sul punto, tuttavia, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che esso debba estendersi alle spese sostenute dall’appaltatore e al pregiudizio da questi subito per quella parte della sua organizzazione rimasta inutilizzata a causa del recesso.

In sintesi, pertanto, se le varianti sono superiore ad un sesto l’appaltatore potrà esercitare il recesso opponendosi alla realizzazione nel caso in cui riscontri un difetto di disponibilità alla revisione delle condizioni contrattuali; se essa, invece, sono inferiori alla soglia di un sesto l’appaltatore dovrà realizzarle comunicando al committente i compensi extra richiesti.

E’ buona norma, dunque, considerato il quadro giuridico suesposto inserire nel contratto apposita clausola che imponga la comunicazione per iscritto al committente delle variazioni necessarie consentendogli una adeguata valutazione delle medesime.

Avv. TOMMASO GASPARRO

– Studio Legale Gasparro –

Via Comelico – Milano –

Pec: tommaso.gasparro@coalarino.legalmail.it

Consulenze online via Skype: Tommaso Gasparro

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