Ingegnere e architetto: il riparto delle competenze professionali
Il riparto delle competenze professionali tra la figura dell’ingegnere e quella dell’architetto è tuttora dettato dal R.D. 23.10.1925 n. 2537 che, all’art. 51, riconosce spettanti alla professione d’ingegnere le progettazioni per le costruzioni e per le industrie, per i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicative della fisica, con i rilievi geometrici e le operazioni di estimo; ai sensi dell’art. 52, invece, formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, ad eccezione delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali, che sono di spettanza esclusiva della professione di architetto; in sostanza, la competenza professionale dell’architetto concorre con quella dell’ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, essendo riservate alla professione ingegneristica le progettazioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici. Con riguardo alle censure relative ai punteggi da attribuire all’offerta tecnica, la valutazione in ordine all’idoneità e alla qualità di un progetto costituisce espressione paradigmatica di lata discrezionalità tecnica, con la conseguenza che le valutazioni svolte dalle Commissioni di gara non sono sindacabili nel merito, salvo che non siano inficiate da profili di manifesta erroneità e irragionevolezza, di palese illogicità e di sviamento, di travisamento dei fatti. Lo stabilisce il Tar Campania, sez. I, sentenza 28 ottobre 2020, n. 1547.
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI: | |
Conformi: | Sul riparto di competenza: Tar Campania, Napoli, sez, I, 15 gennaio 2019, n. 213 Sui punteggi da attribuire: Cons. stato, sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058 |
Difformi: | Non si rilevano precedenti |
Il Tar salernitano rileva che il riparto delle competenze professionali tra la figura dell’ingegnere e quella dell’architetto è tuttora dettato dal R.D. 23.10.1925 n. 2537 che, all’art. 51, riconosce spettanti alla professione d’ingegnere le progettazioni per le costruzioni e per le industrie, per i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicative della fisica, con i rilievi geometrici e le operazioni di estimo; ai sensi dell’art. 52, invece, formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, ad eccezione delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali, che sono di spettanza esclusiva della professione di architetto; in sostanza, la competenza professionale dell’architetto concorre con quella dell’ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, essendo riservate alla professione ingegneristica le progettazioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici (Tar Campania, Napoli, sez, I, 15 gennaio 2019, n. 213).
In altri termini, il quadro normativo di riferimento riserva alla competenza professionale comune di ingegneri e architetti le sole opere di edilizia civile, mentre sono riservate agli ingegneri quelle riguardanti le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l’estrazione di materiali, le opere industriali.
La sentenza in esame ha, altresì, indicato che il principio di tassatività delle cause di esclusione esige che le offerte tecniche debbano essere escluse solo quando siano a tal punto carenti degli elementi essenziali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, ovvero in presenza di specifiche clausole della legge di gara che tipizzino una siffatta situazione di incertezza assoluta (Cons. stato sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853).
Inoltre, con riguardo alle censure relative ai punteggi, consolidata giurisprudenza indica che la valutazione in ordine all’idoneità e alla qualità di un progetto costituisce espressione paradigmatica di lata discrezionalità tecnica, con la conseguenza che le valutazioni svolte dalle Commissioni di gara non sono sindacabili nel merito, salvo che non siano inficiate da profili di manifesta erroneità e irragionevolezza, di palese illogicità e di sviamento, di travisamento dei fatti (Cons. stato, sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058).
La stessa sentenza, infine, rileva che nell’ambito di un giudizio amministrativo, è esclusa la cancellazione di espressioni offensive o sconvenienti laddove l’uso delle stesse non risulti dettato da un intento dispregiativo ed offensivo nei confronti della controparte, ma conservi pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, e risulti finalizzato a dimostrare la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (Tar Lazio, Roma sez. II, 4 maggio 2020, n. 4578).
Esito:
Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibili i motivi aggiunti e rigetta il ricorso incidentale.
Riferimenti normativi:
Art. 51, R.D. 23.10.1925 n. 2537
Art. 52, R.D. 23.10.1925 n. 2537
Tar Campania, sez. I, sentenza 28 ottobre 2020, n. 1547
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