PARTE SECONDA
Chiariti questi aspetti preliminari, si passerà ad esaminare l’ipotesi delle varianti alle modalità convenute dell’opera regolate dall’art. 1659 c.c..
E’ importante sottolineare come, in questo caso, la norma stabilisca una regola generale che si sostanzia nel divieto per l’appaltatore di effettuare variazioni rispetto al progetto originario e alle modalità esecutive concordate con il committente.
Nessuna variante può essere apportata unilateralmente dall’appaltatore anche se, ovviamente, il committente, anche tramite il proprio direttore dei lavori appositamente delegato, può approvare le varianti suggerite dall’appaltatore.
In ipotesi di varianti arbitrarie che causino un pregiudizio arbitrario all’opera il committente potrà agire in giudizio per chiedere la eliminazione della variante o la riduzione del prezzo, sino a giungere alla risoluzione del contratto qualora l’opera, a seguito della variante non approvata, risulti del tutto inadatta alla sua destinazione.
Laddove, tuttavia, i dettagli esecutivi non siano stati puntualmente definiti dal contratto, si ritiene che l’appaltatore sarà libero di determinarli unilateralmente.
In tal caso le modifiche decise nel corso dell’esecuzione non saranno assoggettate alla disciplina prevista dall’art. 1659, mancando la determinazione concordata suscettibile di modifica. Come affermato in dottrina “non appartengono alle varianti, oltre ai lavori extracontrattuali, neppure quelle modalità di esecuzione dell’opera che non sono state determinate e che pertanto spetterà 10 all’appaltatore di determinare egli stesso. Qui infatti non si è in presenza di alcuna modifica ma semplicemente di una attuazione del contratto”.
Ma come tutelarsi, in sede contrattuale, a fronte di un tale quadro normativo?
Di norma nei contratti sono inserite delle previsioni che consentono all’appaltatore di segnalare tempestivamente eventuali lacune e incongruenze contenute nei documenti progettuali. Ciò è importante anche ai fini di eventuali responsabilità. In ogni caso è bene ricordare che, come chiarito anche dalla giurisprudenza maggioritaria, rientra tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l’opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso.
Molto importante è, dunque, per l’impresa edile, tutelarsi in relazione ai compensi inserendo nei contratti apposite clausole nelle ipotesi in cui la modifica possa determinare un aumento della durata dei lavori.
Avv. TOMMASO GASPARRO
– Studio Legale Gasparro –
Via Comelico – Milano –
Pec: tommaso.gasparro@coalarino.legalmail.it
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