Secondo il D.Lgs.n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), un immobile è considerato vincolato quando il proprietario riceve una dichiarazione di interesse culturale da parte dell’ente competente; tale vincolo è finalizzato a preservare il valore artistico, storico o architettonico di detti immobili.
Prima di intraprendere qualsiasi lavoro di ristrutturazione edile su un immobile vincolato, è necessario, dunque, ottenere un’autorizzazione preventiva dalla Soprintendenza, operazione che richiede un processo formale e dettagliato.
Occorre in primis verificare se l’immobile sia soggetto a vincoli storici, artistici o paesaggistici consultando il Piano Urbanistico Comunale (PUC) o il Piano di Assetto del Territorio (PAT).
Successivamente, un tecnico abilitato deve eseguire un sopralluogo per confermare la presenza di tali vincoli.A questo punto si procede con la preparazione della documentazione, che include una relazione paesaggistica dettagliata, elaborati progettuali (come piante, sezioni e prospetti) e fotografie del sito.
La domanda di autorizzazione, corredata di questa documentazione, deve essere inviata all’ente locale competente (Comune o Regione) o tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE). L’amministrazione ha 40 giorni per esaminare la domanda e trasmetterla alla Soprintendenza, che a sua volta ha 45 giorni per esprimere un parere vincolante. Se il parere è positivo, l’amministrazione locale emette l’autorizzazione entro 20 giorni.
Una volta ottenuta l’approvazione, si possono avviare i lavori seguendo il progetto autorizzato e, al termine, si richiede un collaudo finale per verificare che gli interventi siano conformi alle norme e alle prescrizioni stabilite.
L’autorizzazione ha una validità di cinque anni, entro i quali devono essere completati i lavori.
Ma quid iuris se il bene da ristrutturare si trova nel centro storico pur non essendo oggetto di uno specifico vincolo?
Secondo la Corte di Cassazione – sent. 31521/2020 – “le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell’ambito dei Centri Storici, ai sensi del comma 1 e del comma 4, lettera g), dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 42/2004, sono qualificabili come beni culturali indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice”.
Essi sono da considerarsi beni culturali per forza di legge;l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni culturali è sempre subordinata ad autorizzazione del Soprintendente.
Avv. TOMMASO GASPARRO
– Studio Legale Gasparro –
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Consulenze online via Skype: Tommaso Gasparro
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