I controlli ispettivi nei cantieri, le regole da seguire

I controlli cantieri edili sono sempre più frequenti e sempre più rigorosi in quanto sono volti a garantire la sicurezza ed il benessere dei lavoratori.

Analizziamo passo per passo le ispeziono facendo riferimento anche agli Organi Ispettivi.

Gli organi ispettivi, facenti parte dell’Amministrazione dello Stato, hanno il compito di ispezione e vigilanza. Si tratta di personale professionale con competenze specifiche nel ruolo, che effettua in modo coordinato e uniforme a livello territoriale l’attività di vigilanza e di rispetto delle norme delle condizioni di salute, igiene e sicurezza nei cantieri edili.

Esclusivamente il personale ispettivo è il solo a poter applicare la disciplina sanzionatoria in materia di lavoro dettata dal D.Lgs.19 dicembre 94, n° 758 che riguarda l’inosservanza dei provvedimenti dell’organo di vigilanza, la prescrizione, la verifica dell’adempimento, le notizie di reato non pervenute dall’organo di vigilanza, la sospensione del procedimento penale e l’estinzione del reato. Gli ispettori operano in qualità di Ufficiali di Polizia giudiziaria.

Le ispezioni non hanno un fine preventivo, anzi devono constatare lo stato attuale del cantiere rilevando le eventuali contravvenzioni. L’organo di vigilanza, una volta rilevate le contravvenzioni, impartisce un termine di prescrizione congruo che, tramite regolarizzazione può permettere l’eliminazione delle contravvenzioni accertate. Entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza della prescrizione, gli ispettori verificano se la situazione è stata regolarizzata e, in caso positivo, il contravventore è abilitato al pagamento in sede amministrativa, entro il termine di 30 giorni, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

L’inadempimento viene disposto dall’organo di vigilanza che ne dà comunicazione al Pubblico Ministero e al contravventore.

Ma quali sono gli aspetti principali che saranno esaminati durante una visita ispettiva?

Si analizzerà compiutamente quanto segue:

  1. documentazione di cantiere
  2. organizzazione del cantiere e gestione delle emergenze;
  3. viabilità del cantiere;
  4. rischio caduta dall’alto ed idoneità delle opere provvisionali;
  5. attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali;
  6. demolizioni;
  7. formazione dei lavoratori e sorveglianza sanitaria.

La documentazione è uno di quegli aspetti che viene controllato con scrupolo e attenzione in quanto si riferisce a una serie di certificati e modelli obbligatori da aggiornare costantemente: il POS (Piano Operativo di Sicurezza) deve essere completo della valutazione dei rischi(rumore, agenti chimici, ecc.) e sempre aggiornato.

Relativamente all’ organizzazione del cantiere e gestione delle emergenze è necessario verificare che il cantiere sia dotato di recinzione idonea (rete metallica e/o plastica) a impedire l’accesso di persone non autorizzate alle lavorazioni. Le recinzioni devono essere assai robuste per impedire sia l’accesso a persone non autorizzate che per resistere agli eventi atmosferici.

Lo spogliatoio deve essere idoneo: adeguata areazione, ben illuminato, al riparo da intemperie, dotato di idoneo impianto di riscaldamento, dotato di adeguati sedili e in generale in buone condizioni igienico-sanitarie. Gli spogliatoi, inoltre,devono avere un sistema di chiusura a chiave per permettere ai lavoratori di lasciare in sicurezza i propri beni durante l’attività lavorativa.

Anche i servizi igienici e i lavabi devono essere idonei ed essere mantenuti in condizioni igienico-sanitarie adeguate.

È necessario verificare la presenza di mezzi di estinzione (oltre che misure di evacuazione idonee) idonei e la cassetta per il primo soccorso.

Per quanto riguarda l’aspetto della viabilità nel cantiere edile i controlli possono riguardare la larghezza delle rampe di accesso al fondo degli scavi che deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 cm oltre la sagoma del veicolo utilizzato. Bisogna prevedere piazzuole o nicchie di rifugio nel caso in cui il franco venisse limitato ad un solo lato ad intervalli non superiori a 20 m lungo l’altro lato.

Non bi devono essere buche e/o sporgenze pericolose.

Importante è, altresì, la valutazione del rischio di caduta dall’alto e la idoneità delle opere provvisionali.

Nei lavori sopra i 2 metri (ad alta quota) è necessario adottare idonee impalcature, ponteggi adeguati e idonee opere provvisionali volte ad eliminare il rischio caduta dall’alto. Le opere provvisionali devono essere allestite con materiale a regola d’arte e conservate con efficienza.

Le impalcature, i ponti di servizio, passerelle… devono essere posti ad un’altezza maggiore di 2 metri e devono essere provvisti di un parapetto robusto e completo di tavola fermapiede in buono stato di conservazione. I piani predisposti per il calpestio devono essere dotati di tavole adeguate sia per lunghezza che per spessore per assicurare stabilità.

Gli impalcati ed i ponti di sevizio devono avere un sottoponte di sicurezza a distanza non superiore di 2,50 m.

Bisogna tenere una copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (P.I.M.U.S.) in caso di lavori in quota, e lo stesso deve essere completo anche di eventuali modifiche apportate.

Le attrezzature da lavoro devono essere sicure soprattutto in lavori ad alta quota: le scale portatili a mano devono essere dotate di dispositivi antisdrucciolevoli e il trabattello deve avere le ruote saldamente ancorate alla costruzione almeno ogni due piani.

Il lavoro di montaggio e smontaggio del ponteggio deve essere necessariamente eseguito alla presenza di un preposto: i ponteggi devono essere sufficientemente resistenti da sorreggere il peso dei lavoratori e dei materiali di impiego. Per evitare problemi di vario genere con gelo e frane è opportuno provvedere all’armatura del terreno o al consolidamento dello stesso.

Importantissime sono le attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali.

Le attrezzature da lavoro devono essere conformi alle norme vigenti e devono essere idonee ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori; devono essere installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e devono sempre essere oggetto di manutenzione. Il datore di lavoro ha il dovere di verificare periodicamente le attrezzature. I DPI vengono scelti in base alla tipologia di rischio e forniti ad ogni lavoratore.

Per i lavori di demolizione deve essere presente uno specifico piano di demolizione previsto dal Decreto Legislativo n.ro 81/2008 (ai sensi degli artt. 150, 151, 152,153, 154 e 155).

Infine, per quanto concerne la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria.

Secondo l’art. 37 del D. Lgs. N.ro 81/2008 il datore di lavoro ha l’obbligo di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. I lavoratori devono essere adeguatamente formati sulle attrezzature da lavoro da utilizzare, in materia di sicurezza e salute e devono sottoporsi, periodicamente, a visita medica.

Solo attraverso questi numerosi controlli, accorgimenti e obblighi il datore di lavoro potrà scongiurare (o cercare di scongiurare) la grande preoccupazione, purtroppo sempre attuale, degli incidenti sul lavoro.

 

 

Avv. TAMARA MOIRA AGOSTINO

– Studio Legale Avv. TAMARA MOIRA AGOSTINO – via Pordenone, 13 – 20132 Milano – tel. 02.89760067 segreteria@acglawyers.eu.

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