Customise Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorised as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customised advertisements based on the pages you visited previously and to analyse the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Apr 19, 2024 | Edilizia, Le nostre News

Massetto non eseguito a regola d’arte, quali rimedi per il committente?

Il massetto è, come noto, lo strato di supporto per pavimenti che ha come scopo principale quello di ripartire i carichi; un’opera molto importante che, può, tuttavia, in caso di esecuzione non a regola d’arte dare origine a controversie di natura giudiziaria di non scarsa rilevanza.

Il problema giuridico che si pone è, in estrema sintesi, il seguente: l’eventuale cedimento del massetto è un vizio rilevante ai sensi dell’art. 1667 c.c. o dell’art. 1699 c.c.?

La differenza non è di scarso rilievo dato che considerarla una semplice difformità o un vizio impone il rispetto del limite temporale dei due anni dalla consegna; se, invece, viene considerato un difetto della costruzione che determina la rovina parziale o totale della costruzione il termine si amplia raggiungendo i 10 anni dal compimento dell’opera.

Va da sé, che l’adesione all’una o all’altra interpretazione non è irrilevante ben potendo l’inquadramento nella fattispecie dell’art. 1667 c.c determinare il rigetto di una richiesta di risarcimento avanzata, ad esempio, dopo 5 anni dalla consegna.

Questa scelta, discutibile, è stata, ad esempio, adottata dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza del 25 settembre 2007 che ha rigettato la richiesta dell’appaltante una volta accertata l’esecuzione non a regola d’arte del massetto.

In realtà, ad avviso della Corte di Cassazione, secondo un orientamento consolidato, i gravi difetti di costruzione, i quali danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 cod. civ., non si identificano semplicemente con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell’edificio, espressamente previsti dalla citata norma, ma possono consistere in tutte le alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell’opera (e dunque non necessariamente la sua interezza), incidano sulla struttura e sulla funzionalità globale, menomando apprezzabilmente il godimento dell’opera medesima da parte di chi ha diritto di usarne.

Pertanto, il vizio rileva anche se relativo ad elementi non strutturali della costruzione, come rivestimenti o pavimentazione.

Sul punto si veda quanto disposto, ad esempio, da Cass. civ. sez. II, 4 ottobre 2011 n. 20307, Cass. civ. sez. II, 6 febbraio 2009 n. 3040 o Cass. civ. sez. II, 28 aprile 2004 n. 8140.

Può dunque, e conclusivamente, affermarsi che in caso di esecuzione non a regola d’arte del massetto si applichino i principi sanciti dall’art. 1669 c.c. ben più rigorosi per l’impresa e più garantista riguardo alla posizione del committente.

 


Avv. TOMMASO GASPARRO

– Studio Legale Associato Cardarella – Gasparro – via Pordenone, 13 -20132 Milano – tel. 02.89760067 segreteria@acglawyers.eu.

Skype: Tommaso Gasparro

 

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Carrello vuoto...