Lug 11, 2024 | Condominio, Le nostre News

Condomino moroso,la responsabilità dell’amministratore per illegittimo trattamento dei dati personali.

La realtà odierna è caratterizzata dalla sempre maggiore diffusione di trattamenti massivi e automatizzati da dati personali; il diritto di ciascun cittadino al corretto trattamento dei propri dati personali è divenuto sempre più importante tanto da essere riconosciuto diritto inviolabile della persona dalla giurisprudenza.

In questo mutato quadro sociale e giuridico si pongono problemi in parte nuovi anche in realtà, come quella del condominio, in cui il trattamento dei dati da parte dell’amministratore è inevitabile (essendo essenziale al corretto svolgimento della sua attività) e pur non essendo sovente realizzato attraverso sistemi automatizzati pone delicati problemi giuridici di tutela dei contrapposti interessi in gioco.

Il nuovo regolamento UE 2016/679, meglio conosciuto con l’acronimo GDPR (General Data ProtectionRegulation) ha sostituito in larga parte la vecchia disciplina nazionale, il c.d. Codice della Privacy e cioè il D. Lgs. n. 196/2003. Focalizzando l’attenzione sui problemi che, in questo ambito, possono verificarsi nei rapporti condominiali diviene doverosofare riferimento agli articoli 1130, I comma c.c. e 1130-bis, I comma c.c. introdotti dalla legge 220/2012.

Ai sensi dell’art. 4 del GDPR per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Per trattamento invece si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Il condominio è il soggetto titolare del trattamento e l’amministratore in quanto rappresentante legale del condominio ha il duplice ruolo di titolare ex art. 24 GDPR e responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR. I singoli condomini rivestono invece il ruolo di “interessato” del trattamento.

E’ evidente che l’amministratore per adempiere ai suoi doveri deve trattare numerosi dati personali anche solo per l’espletamento dell’essenziale attività di convocazione dell’assemblea. Tutti i dati personali oggetto di trattamento, ivi compresi quelli dei condomini, devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del principio di proporzionalità; devono essere completi, ma allo stesso tempo non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. Debbono altresì essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; devono essere esatti e pertinenti, e se necessario, aggiornati.

Dare concretezza pratica a questi principi non è sempre un’operazione agevole, tuttavia: quid iuris, ad esempio, se l’amministratore comunica i dati inerenti la morosità di un condomino ad uno qualsiasi degli altri membri del condominio? Tale attività è, in via generale lecita, in quanto ogni condomino è titolare di tale diritto essendo investito di un potere di vigilanza e di controllo sull’attività di gestione delle cose comuni [cfr.Cass. Civ. ord. n. 186/2011].

In un caso specifico, il Tribunale di Torino [sent. del 12/03/2019], tuttavia, ha ravvisato nelle modalità concrete di estrinsecazione di tale attività i presupposti del trattamento illecito in quanto l’amministratore aveva comunicato ad altro condomino incontrato casualmente per strada la situazione di morosità di un altro membro del condominio; tale modalità di comunicazione, ad avviso, del giudice piemontese, non rispetta la dignità delle persona e costituisce, pertanto, condotta antigiuridica.

Nello specifico, in considerazione della natura inviolabile del diritto leso, l’amministratore è stato condannato a risarcire i danni non patrimoniali (allegati e provati in giudizio) arrecati al condomino moroso.

Avv. TOMMASO GASPARRO

– Studio Legale Gasparro –

Via Comelico – Milano –

Pec: tommaso.gasparro@coalarino.legalmail.it

Consulenze online via Skype: Tommaso Gasparro

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