La costruzione di una piscina privata, anche condominiale, è una delle opere edilizie più diffuse che però nasconde non poche insidie da un punto di vista giuridico e non solo tecnico.
L’affermazione potrebbe, a prima vista, destare stupore ma, in realtà, guardando la realtà economica quotidiana e i repertori di giurisprudenza ecco emergere non poche nè secondarie difficoltà di inquadramento giuridico che finiscono con l’incidere in maniera, spesso determinante, sulle conseguenze giuridiche in caso di contestazioni sulla correttezza dell’esecuzione dei lavori e, quindi, in relazioni a possibili vizi o difetti dell’opera commissionata.
In buona parte dei casi, il contratto per la costruzione della piscina è stipulato dal consumatore con una impresa edile specializzata ed è un contratto riconducibile al tipo dell’appalto di operaex art. 1665 e ss. c.c.. Tale inquadramento, come noto, determina specifiche conseguenze in tema di termini per la denuncia del vizio e di garanzia e di esercizio della correlata azione.
Non è raro, però, che le parti possano anche raggiungere un accordo per la realizzazione della medesima opera riconducibile ad un tipo diverso, quello del contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c..
Una rapida lettura delle regole definitorie dei due contratti rende, a prima vista, difficile scorgere le differenze posto che in entrambi i casi una parte si obbliga ad eseguire a favore del committente un’opera o un servizio senza subordinazione e con l’assunzione del rischio correlativo.
Come ha avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione il criterio differenziale tra le due figure contrattuali non attiene alla natura, all’oggetto o al contenuto della prestazione ma, esclusivamente, all’organizzazione e alle caratteristiche dell’impresa preposta al compimento dell’opera.
Testualmente, secondo Cass. Civ. sez. II, sent. n. 23680 del31/08/2021 “Il contratto d’opera ha in comune con l’appalto l’obbligo verso il committente di compiere dietro corrispettivo un’opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi esegue, differenziandosene invece per la complessità dell’organizzazione impiegata e pertanto sotto un aspetto quantitativo piuttosto che qualitativo, dovendosi qualificare il contratto come appalto se l’esecuzione dell’opera commissionata avviene mediante un’organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto, mentre nel contratto d’opera è il prevalente lavoro di quest’ultimo, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall’art. 2083 cod. civ.”.
Pertanto, rivolgersi per la realizzazione della piscina privata ad una piccola impresa edile è opzione che offre maggiori garanzie in caso di vizi dell’opera; il committente, infatti, beneficerà di termini molto più comodi per la loro denuncia e per agire in giudizio contro l’appaltatore.
Per un significativo riscontro di merito si veda quanto statuito da Corte d’Appello di Brescia n. 390 del 29.03.2021.
Avv. TOMMASO GASPARRO
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