Nov 7, 2024 | Le nostre News, Edilizia

“L’architettura non esiste, esistono invece le opere di architettura “

L’aforisma del celebre architetto statunitense Luois Khan che dà il titolo a queste note sembra trovare effettiva applicazione giuridica in una recente ordinanza del Tribunale di Torino datata 14.01.2022.

La questione è la seguente: il progetto realizzato da un architetto e finalizzato alla ristrutturazione di un complesso edilizio, è o no opera dell’ingegno?

Bisogna premettere che, ai sensi dell’art. 1 L. n. 633/1941 sul diritto d’autore, sono oggetto di protezione “le opere dell’ingegno di carattere creativo” e, nello specifico, tra queste rientrano espressamente anche “i disegni e le opere dell’architettura” (art. 2 n. 5).

Nella realtà professionale, le opere di architettura per lo più si declinano in progetti o soluzioni delle opere architettoniche, progetti preliminari, definitivi esecutivi dell’opera, rendering (in formato elettronico) o disegni che incorporano il concept della costruzione o soluzione architettonica.

Rientrano nelle opere dell’architettura anche gli immobili, soprattutto sub specie edifici, gli interior design che formano parte integrante dell’immobile, i parchi ed i giardini, i piani regolatori urbanistici nonché i progetti dell’architettura urbana.

Il concetto giuridico di creatività è distinto da quello di creazione, tuttavia. Ciò non implica che un’opera debba essere connotata da originalità e novità assolutaessendo sufficiente che essa sia in grado di tradursi in una personale manifestazione dell’idea dell’autore.

Secondo la Corte di Cassazione, sent. n.5089/2004, “la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia” e, nello specifico, un progetto architettonicosi connota come opera dell’ingegno, in quanto frutto di creatività ed assistito da novità ed originalità, anche se trasfuso nel progetto definitivo, conserva il diritto ad essere tutelato quando venga utilizzato autonomamente, anche a fini espositivi” [cfr. Cass. Civ. n. 15158/2018].

Facendo applicazione di questi principi la corte di merito torinese, ha sancito che, ai fini della tutelabilità ai sensi della legge sul diritto d’autore non è necessario che il progetto sia connotato da novità e originalità in senso assoluto estendendo la natura di opera dell’ingegno, anche a progetti di ristrutturazione degli edifici, purché contraddistinti da un minimo di attività creativa dell’autore.

Pertanto ed alla luce delle considerazioni effettuate, con l’ordinanza citata, il Tribunale di Torino ha statuito come il progetto architettonico preliminare che si connoti come opera dell’ingegno, in quanto frutto di creatività ed assistito da novità ed originalità, anche se trasfuso nel progetto definitivo, conserva il diritto di essere tutelato anche quando venga utilizzato autonomamente.

Avv. TOMMASO GASPARRO

– Studio Legale Gasparro –

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Pec: tommaso.gasparro@coalarino.legalmail.it

Consulenze online via Skype: Tommaso Gasparro

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