Versamenti Iva,non sempre il mancato versamento è punibile

Il nuovo comma 3 bis dell’art. 13 d. lgs. 74/2000 così come modificato dal  d. lgs. n.158/2018, come noto, prevede la non punibilità dei reati se l’omesso versamento dell’IVA dipende da fattori terzi che hanno determinato una crisi di liquidità.

La norma, di grande importanza nell’ambito del sistema penale tributario introduce una causa di non punibilità (in merito alla quale permane la discordanza di opinioni in dottrina circa la collocazione nella teoria del generale del reato, dibattendosi,infatti, tra coloro che ritengono non punibile, ma in ogni caso integrato il reato, e le voci che,diversamente, al ricorrere di una causa di non punibilità, teorizzano l’insussistenzadel reato) la cui natura, oggettiva o soggettiva, non è ancora stata chiarita dalla giurisprudenza.

Si è autorevolmente sostenuto, che per effetto di quest’ultimo intervento normativo il sistema penale tributario appare“ridisegnato in chiave fortemente riscossiva, più che punitiva”.

Ed infatti, la ratio di siffatta previsione può essere rintracciata nell’intentoperseguito dal legislatore di incentivare il recupero delle imposte evase, a tal puntoda prevedere la rinuncia all’applicazione della pena, pur a fronte dellacommissione di un reato, in presenza di una contro condotta che reintegri il mancatogettito tributario, in un’ottica di sussidiarietà e di “razionalità economicistica”, checonsente di evitare i tempi e i costi del processo penale.

Ebbene, è recentissima l’applicazione di questa causa di non punibilità da parte della Corte di Cassazione. Nella sentenza n. 41238 dell’11/11/2024la Nomofilachiaha sancito che la condotta di omesso versamento sono è punibile se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto. In tal senso, il giudice è chiamato a tener conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Tale importante arresto giurisprudenziale, sancisce un deciso superamento – indubbiamente agevolato dalla nuova normativa penal-tributario utsupra– dell’orientamentorisalente a Cass. Sez. 3, n. 38594 del 23.1.2018 o, anche, a Cass. Sez. 3, n. 6506 del 24.9.2019 a mente delle quali «in tema di reato di omesso versamento dell’imposta sul valoreaggiunto, l’emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone ilcontribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta sicché egli non può dedurre il mancato pagamento della fattura né lo sconto bancario della fattura quale causa di forzamaggiore o di mancanza dell’elemento soggettivo».

Già prima della riforma normativa, in ogni caso, altre pronunce erano intervenute a temperare tale rigore interpretativo sancendo che «in tema di reati tributari, l’omesso versamento dell’IVA dipeso dal mancato incasso dicrediti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 10-ter del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74,trattandosi di inadempimento riconducibile all’ordinario rischio di impresa, sempre che tali insolutisiano contenuti entro una percentuale da ritenersi fisiologica» (Cfr. Cass. Sez. 3, n. 31352 del 5.5.2021].

Importantissima diviene pertanto, e conclusivamente, la deduzione in giudizio degli elementi da cui desumere l’impossibilità di far fronte agli obblighi di versamento.

Avv. TOMMASO GASPARRO

– Studio Legale Gasparro –

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