A PAGARE E’ SEMPRE L’APPALTATORE?
Abbiamo avuto, tempo fa, [https://ristrutturando.net/furto-appartamento-sfruttando-impalcature/] modo e occasione di affrontare un complesso tema risarcitorio nel settore dell’edilizia privata.
Il riferimento è alla responsabilità per furti commessi sfruttando i ponteggi allestiti per l’esecuzione di lavori edili di ristrutturazione dell’immobile.
Da un punto di vista tecnicamente interpretativo occorre registrare una tendenza all’inasprimento della responsabilità dell’impresa edile.
Si è detto in tal senso che il quadro delle decisioni non appare del tutto granitico nel ritenere obbligo gravante sull’impresa quello della installazione sui ponteggi di idonei sistemi di allarme, anche nella formula più blanda del semplice dissuasore sonoro non collegato ad una centrale operativa, pur sottolineando la presente di un consistente numero di decisioni conformi in tal senso.
Se così è gli spiragli per l’impresa di andare esente da responsabilità in ipotesi analoghe diviene sempre meno cogente anche in considerazione del fatto che, se tale obbligo è esplicitato nel contratto di appalto, in una ipotetica azione risarcitoria il titolo di responsabilità da accertare sarebbe da rinvenirsi nell’art. 1218 c.c. e, nella concretezza delle dinamiche processuali l’interpretazione prevalente degli elementi costitutivi della fattispecie pare condurre verso un irrigidimento della responsabilità dell’imprenditore in un sistema in cui il punto di equilibrio ritenuto soddisfacente dal diritto è decisamente orientato a favore e tutela del proprietario/committente.
Emblematica risulta, in tal senso, una recente pronuncia del Tribunale di Milano, sez. VII civile, n. 9451 del 6 dicembre 2025 la quale in presenza di un obbligo contrattuale alla installazione di adeguati sistemi di allarme rimasto inadempiuto ha ritenuto di accogliere la richiesta di risarcimento del danno (quantificato nel valore dei beni fraudolentemente sottratti da terzi malintenzionati rimasti ignoti) avanzata dal proprietario ritenendo che in punto di accertamento e prova del nesso causale tra l’omessa installazione di un impianto di allarme contrattualmente prevista e il furto, l’inadempimento a tale obbligo avrebbe leso in maniera diretta l’interesse alla sicurezza dell’immobile che rende più probabile che non (e quindi giuridicamente provato in termini di causalità) che l’installazione anche di un semplice dissuasore sonoro avrebbe svolto un’adeguata efficacia deterrente restringendo notevolmente il raggio di azione dei malviventi.
Il quadro va delineandosi in maniera sempre più chiara, pertanto. La giurisprudenza ritiene doveroso per condomini e singoli committenti imporre, quale best practice l’inserimento in contratto di clausole di sicurezza verificabili documentando inoltre istruzioni fornite e richieste avanzate sul punto nel corso dei lavori.
In un tale quadro, l’appaltatore potrà alternativamente o predisporre modelli contrattuali nei quali l’esplicita previsione dell’obbligo di installazione di sistemi d’allarme su ponteggi non sia a sue spese o a suo carico, o non prevedere esplicitamente alcunchè e accettare il rischio, al momento sussistente, che, ciò nonostante, possa ugualmente essere ritenuto responsabile per eventuali furti dai committenti realizzati sfruttando i ponteggi.
Avv. TOMMASO GASPARRO
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Pec: tommaso.gasparro@coalarino.legalmail.it
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