La principale novità legislativa di fine anno in edilizia è l’introduzione del badge di cantiere operata dall’art. 3 del DL 159/2025 in materia di sicurezza sul lavoro.
Il primo aspetto a necessitare di chiarimenti è la data a partire dalla quale il nuovo strumento diventerà operativo; la modifica al testo legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha eliminato ogni dubbio interpretativo fattosi largo negli ambienti interessati dall’applicazione della norma in relazione alla decorrenza del termine di 60 giorni, che la originaria formulazione del testo poteva anche lasciar intendere iniziasse a decorrere dalla data di entrata in vigore.
Bisognerà invece attendere, ed oggi a testo normativo approvato si tratta di una interpretazione inequivocabile, il decorso del termine di 60 giorni dall’attuazione di un decreto attuativo ad hoc da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le parti sociali.
Ma cos’è il badge di cantiere? E’ concepito come uno strumento di identificazione certa e di tracciabilità delle presenze, con finalità che vanno oltre la semplice riconoscibilità visiva del lavoratore. L’elemento maggiormente innovativo del nuovo badge è l’introduzione di un codice univoco anticontraffazione, pensato per:
- contrastare fenomeni di irregolarità e interposizione illecita di manodopera;
- migliorare il controllo degli accessi nei cantieri;
- rendere più trasparente la catena degli appalti e subappalti;
- consentire un monitoraggio più puntuale dei flussi di lavoratori;
- identificare il percorso formativo dei singoli lavoratori in materia di sicurezza.
Il nuovo badge consente quindi di sapere chi è presente in cantiere, per conto di quale impresa e a quale titolo, rafforzando anche la capacità di controllo degli organi preposti.
La misura troverà applicazione alle imprese operanti in appalto e subappalto nei cantieri edili privati o pubblici ed in ulteriori ambiti ad elevato rischio per la cui individuazione si rimanda al decreto attuativo.
Da un punto vista strutturale è bene chiarire che questo strumento non si sostituisce, ma si aggiunge, alla patente a punti e il rapporto tra i due istituti è ricostruibile in termini di complementarietà.
La patente a punti [crediti n.d.r.] è un meccanismo di qualificazione dell’impresa edile, finalizzata a valutare nel tempo il rispetto delle regole in materia di sicurezza e incide sulla possibilità di operare nei cantieri. Essa è, pertanto,uno strumento di natura strutturale e valutativa, riferito all’operatore economico nel suo complesso.
Il badge di cantiere interviene sul piano operativo: non misura la qualità dell’impresa, ma consente di identificare i singoli lavoratori presenti in cantiere e di ricostruire in modo puntuale i rapporti di appalto e subappalto.
In questo senso, il badge non sostituisce la patente a crediti, ma ne costituisce una precondizione funzionale e strumentale al raggiungimento di obiettivi di effettività. Senza un sistema affidabile di identificazione e tracciabilità delle presenze, infatti, la qualificazione dell’impresa rischierebbe di rimanere astratta e priva di riscontri certi nella realtà operativa dei cantieri.
Il badge realizzando quel rapporto, rafforza la coerenza tra regole formali e attività effettivamente svolte con l’obiettivo di innalzare la sicurezza sul lavoro.
Avv. TOMMASO GASPARRO
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