– PARTE SECONDA –
(segue dalla parte prima https://ristrutturando.net/lastrico-solare-ripartizione-delle-spese-e-dei-danni/ ) E’ ora il momento di verificare in che modo eventuali danni causati, ad esempio, da infiltrazioni nel lastrico solare, debbano essere risarciti e da chi.
Si tratta di un fenomeno che si realizza, purtroppo, molto più spesso di quanto di potrebbe pensare e può trovare la sua causa in difetti tecnici di costruzione o, non meno frequente, nell’inadeguatezza o mancanza di manutenzione.
Ai fini dell’individuazione della regola di responsabilità applicabile in tali casi appare evidente la necessità di far riferimento all’art. 2051 c.c., regolante la responsabilità da cose in custodia.
Come noto, tale fattispecie, individua nel potere di controllo esercitato dal custode sulla cosa che ha in custodia la fonte di responsabilità indipendentemente dall’elemento soggettivo e quindi dalla colpa o dolo del custode.
Il potere di controllo include anche la valutazione del rischio potenziale legato alla cosa; secondo la Corte di Cassazione, sez. III n. 25802 del 36/09/2024 in ipotesi di danni causati da inadeguata manutenzione del lastrico coerente si applica, ai fini dell’individuazione dei responsabili obbligati a risarcire il medesimo criterio elaborato per la ripartizione delle spese: 1/3 a carico del titolare esclusivo e 2/3 a carico dei proprietari delle unità immobiliari ad esso sottostanti.
Il criterio dettato dall’art. 1126 c.c. non viene meno nemmeno nel caso in cui il condomino, utilizzatore esclusivo o proprietario del soprastante lastrico (da cui è derivato il danno), sia anche proprietario di una unità immobiliare sottostante e danneggiata. Egli, in qualità di danneggiato, assume la posizione di terzo avente diritto al risarcimento del danno provocato. Nel contempo, proprio per la funzione di copertura che il lastrico svolge rispetto all’immobile sottostante, egli è ugualmente tenuto a concorrere sia alle spese di riparazione del lastrico (bene comune), sia alla rifusione dei danni causati.
Va, infine sottolineato, come l’individuazione dell’art. 2051 c.c., statisticamente ricorrente nella prassi con maggiore frequenza, non sia l’unica disposizione normativa invocabile in relazione alla fattispecie posto che, nella concretezza della realtà quotidiana ben potrebbero realizzarsi infiltrazioni dal lastrico solare per altre e differenti motivazioni così determinando la necessità di individuare volta a volta, il titolo di responsabilità nella rovina parziale di edificio (art. 2053 c.c.), nell’esercizio di attività pericolosa (art. 2050 c.c.), nel fatto illecito (art. 2043 c.c.) o nelle norme di responsabilità da inadempimento (art. 1218 e ss. c.c.) in ipotesi di inesatta esecuzione di una obbligazione contrattuale nei casi in cui i lavori siano eseguiti in maniera inadeguata da parte di una impresa edile.
Avv. TOMMASO GASPARRO
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