I frontalini sono uno degli elementi costitutivi del balcone.
Per comprendere con una immagine eloquente a cosa ci si riferisce è necessario immaginare la sezione laterale di un balcone.
Questa si compone di 3 elementi principali:
- Il piano di calpestio, sulla cui sommità si trova il pavimento;
- Il frontalino, ovvero il piccolo elemento verticale che adorna e protegge la facciata esterna del piano di calpestio del balcone;
- Il sottobalcone, ovvero la parte sottostante del balcone.
E’ evidente come i frontalini rivestano una duplice funzione; da un lato meramente estetica contribuendo in maniera decisa al decoro architettonico dell’immobile, dall’altro protettiva preservando la struttura del balcone dagli agenti atmosferici.
La loro disciplina giuridica è fondamentale per risolvere e prevenire liti condominiali in merito alla loro gestione.
In tal senso, è importante richiamare quanto già ribadito in questa sede https://ristrutturando.net/balconi-in-condominio-chi-paga-in-caso-di-infiltrazioni/ in relazione ai balconi e alla distinzione tra balconi aggettanti e incassati che costituisce il presupposto, a monte, per comprendere, a valle, i confini della disciplina giuridica dei frontalini e della loro gestione.
La giurisprudenza ha più volte affrontato la questione della ripartizione delle spese per la manutenzione dei frontalini dei balconi.
In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito chei balconi aggettanti sono considerati prolungamenti dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva. Di conseguenza, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei frontalini spettano al proprietario dell’appartamento;se però i frontalini contribuiscono al decoro architettonico dell’edificio, le spese per la loro manutenzione possono essere ripartite tra tutti i condomini, in quanto rientrano tra le parti comuni.
In tal senso, orientamento di legittimità consolidato è quello secondo il quale “i balconi aggettanti, costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole” [cfr. Corte di Cass.n. 6624/2012, e, conformi, Cass. n. 14576 del 30/07/2004; Cass. n. 587 del 12.1.11; Cass. n. 15913 del 17/07/2007].
Principio confermato daCass. n. 27413/2018 ha confermato il principio suddetto affermando che:“gli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio – come i cementi decorativi relativi ai frontali (ed ai parapetti) – svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio inserendosi nel suo prospetto, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno”.
Avv. TOMMASO GASPARRO
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