Diritto penale della proprietà immobiliare, casi pratici

Marzo 17, 2026

PARTE PRIMA

Le dinamiche connesse alla costruzione e circolazione del beni immobili sono varie e complesse; l’importanza della proprietà nel sistema economico presente e passato impone al legislatore di individuare numerose condotte come penalmente rilevanti con l’obiettivo di tutelare, appunto la proprietà.

Il punto di partenza, in quest’ottica, è, ovviamente, costituito dalla Costituzione che detta, nell’ambito dei rapporti economici, all’art. 42 la regolamentazione della proprietà privata innovando notevolmente nel subordinare il complessivo riconoscimento della funzione alla sua funzione sociale.

Ricercare i limiti della tutela penale della proprietà, ad un più basso livello gerarchico, consente di individuarne il fulcro di tutela nel Titolo XIII Libro II del Codice Penale dedicato ai “Delitti contro il patrimonio”.

Focalizzando dunque l’attenzione sui temi strettamente connessi all’attività edilizia la prima fattispecie a venire in rilievo è quella dell’art. 633 c.p., ovvero la fattispecie di ”Invasione di terreni o edifici” il cui obiettivo è di tutelare il proprietario (o il possessore) nel suo diritto di godere e disporre dell’immobile. In tali ipotesi, qualora l’impresa edile dovesse impedire, a seguito dell’insorgenza di problemi nell’esecuzione del contratto, nella detenzione dell’immobile impedendone di fatto l’accesso ai proprietari difficilmente potrebbe dirsi non integrata la fattispecie penale in esame a patto che il contratto sia già risolto in autotutela.

Sempre in tema di tutela penale della proprietà è necessario fare riferimento ad alcuni dei reati di turbativa come la fattispecie prevista dall’art. 636 c.p.ovvero la fattispecie di “Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo” che, secondo la Corte di Cassazione [Cass. sez. II, 6 giugno 2024, n. 23518] tutela non solo la proprietà ma anche il possesso.

La fattispecie è integrata “non solo con l’introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall’istinto” [Cass., sez. II, 14 ottobre 2016, n. 52200].

Per concludere, un riferimento va compiuto al reato di cui all’art. 637 c.p. ovvero “Ingresso abusivo nel fondo altrui” e, soprattutto al danneggiamento di cui all’art. 635 c.p. che sussiste in ipotesi di “immutazione del colore e della consistenza della spiaggia” [cfr. Cass. Sez. V, 14 luglio 2011 n. 36135] o altresì “anche da un danno meramente temporaneo al sistema superficiale delle acque prodotto dall’azione dell’uomo senza ricorrere a sostanze inquinanti, essendo sufficiente l’esistenza di alterazioni che richiedano un intervento ripristinatorio” [cfr. Cass. Sez. III, 18 marzo 2013, n. 32797].

E’ evidente come tale fattispecie ben possa essere integrate dalle condotte indicate in ipotesi di lavori edili.

Avv. TOMMASO GASPARRO

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