PARTE TERZA
segue. Proseguendo nella stessa linea tracciata nella parti PRIMA e SECONDA, la delineazione delle principali fattispecie penali finalizzata a tutelare la proprietà nei suoi profili dinamici e di mercato, non può omettere un riferimento alla caparra confirmatoria di cui all’art. 1385 comma 1 c.c.; se il venditore ometta di restituire la caparra o imputarla alla prestazione dovuta o venga meno all’obbligo di corrispondere il doppio nel caso di suo inadempimento; la sua condotta ben potrebbe integrare in tutte queste ipotesi il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 comma 1 c.p..
Negli ultimi 10 anni, sul punto, si è assistito ad un renvirement della Cassazione culminato con la sent. n. 19095 del 3 marzo 2020, Sez. IIa mente della quale “non integra il delitto di cui all’art. 646 c.p. la condotta del promittente venditore che, a seguito della risoluzione del preliminare per l’acquisto di un immobile, non restituisca la somma ricevuta a titolo di acconto sul prezzo pattuito”.
Priva, ancora, di riscontri in giurisprudenza è la fattispecie del costruttore/venditore di immobili c.d. sulla carta allorquando sia dichiarato in liquidazione giudiziale prima della consegna. In tali ipotesi, è del tutto plausibile la configurazione del reato di insolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 c.p..
In relazione alla vendita di beni immobili e alla tassazione degli stessi, a partire dal 2005, come noto, su richiesta della parte acquirente la base imponibile delle cessioni può essere individuata nel valore catastale anziché in quello venale o nel corrispettivo pattuito. Se il corrispettivo pattuito viene, anche in parte occultato le imposte sono dovute sull’intero importo di quest’ultimo a cui si aggiunge la sanzione amministrativa; tale condotta assume, realisticamente, rilevanza penale ben potendo esserne prefigurata la riconducibilità alla fattispecie di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblicoexart. 483, comma 1 c.p. o, in alternativa, truffa.
In generale la dichiarazione in una compravendita di un prezzo inferiore rispetto a quello effettivamente percepito potrebbe assumere ulteriore rilevanza penale integrando il reato tributario previsto dall’art. 3 d. lgs. n. 74/2000 di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici [Cass., sez. II, 22 novembre 2012 n. 2292 a mente della quale ai fini della configurazione di tale fattispecie, di connotazione evidentemente residuale rispetto alle fattispecie di cui all’art. 2 “è necessario che ricorrano i requisiti della falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, dell’impiego di mezzi idonei ad ostacolare l’accertamento e, infine, a completamento della condotta, di una dichiarazione falsa”]. o, in alternativa la fattispecie di cui al successivo art. 4, vale a dire dichiarazione infedele.
Avv. TOMMASO GASPARRO
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