(segue) L’ultimo aspetto da analizzare, concerne, infine, la responsabilità penale dell’amministratore di condominio la cui nomina è obbligatoria, ai sensi dell’art. 1129 comma 1 c.c. quando i condomini sono più di otto.
Fra i più frequenti illeciti penali in materia di amministrazione condominiale spiccano quelli attinenti alla gestione patrimoniale, id est, l’appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e la truffa (art. 640 c.p.).
La casistica giurisprudenziale è, in tal senso, copiosa.
“Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell’amministratore condominiale che, ricevute le somme di denaro necessarie dai condomini, ometta di effettuare i dovuti pagamenti senza necessità di provare la diversa destinazione impressa alle somme” [Cass. Sez. II, 27 ottobre 2021 n. 45902]; ancora “L’amministratore di condominio che versa in un unico conto le risultanze delle precedenti gestioni, di fatto confondendole, commette il reato di appropriazione indebita” [Cass. Sez. II, 15 gennaio 2020 n. 19519].
Quanto alla fattispecie di truffa, su tutti, “Commette il reato di truffa l’amministratore di condominio il quale, per ottenere la disponibilità di un fido bancario, esibisce un verbale di assemblea recante le firme false del presidente e del segretario” [Cass. Sez. II, 6 aprile 2023 n. 40092].
Un altro gruppo di reati riguarda possibili violazioni della riservatezza dei condomini: l’istituzione del c.d. Registro di Anagrafe condominiale di cui all’art. 1130, n. 6 c.c. rende operante, in ipotesi la fattispecie di cui all’art. 622 c.p. “Rivelazione di segreto professionale”; ovviamente, molte condotte possono integrare la fattispecie di diffamazioneexart. 595 c.p.. Sempre in relazione alla tutela di beni non attienenti al patrimonio non è fuor d’opera ipotizzare la commissione di reati di “Violazione di domicilio” exart. 614 c.p. e “Interferenze illecite nella vita privata” exart. 615 bis c.p..
Infine va chiarito che l’amministratore condominiale è gravato della sicurezza dell’edificio a favore di chiunque vi acceda e, pertanto egli potrà essere chiamato a rispondere della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. “Inosservanza ai provvedimenti dell’Autorità” o del delitto di cui all’art. 677 c.p. “Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”.
In tale seconda ipotesi, giusta il disposto di Cass. Sez. I, 23 marzo 2011 n. 16790 “Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 677 c.p., in caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari a porre rimedio al degrado che dà luogo a pericolo, non può essere ipotizzata alcuna responsabilità dell’amministratore per non aver attuato interventi che non era in suo materiale potere adottare e per la realizzazione dei quali non aveva le necessarie provviste, ricadendo in siffatta situazione la responsabilità in capo ai singoli condomini”.
Avv. TOMMASO GASPARRO
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