Un dato all’apparenza tanto comune e diffuso da risultare quasi irrilevante. Che, tuttavia, l’evoluzione dei tempi e la diffusione della cultura della privacy e protezione dei dati personali rende assolutamente attuale.
Ridotta ai minimi termini la questione che si pone è la seguente: è obbligatorio per l’amministratore di condominio inserire sul citofono condominiale il nome e cognome dei singoli inquilini?
Analizzando la normativa di settore emerge con chiarezza che tra gli obblighi a carico dell’amministratore di condominio, exart. 1129 c.c. o tra le attribuzioni del medesimo professionista nominato dall’assemblea, exart. 1130 c.c., non vi sono obblighi in tal senso.
Per alcuni versi, la tastiera del citofono potrebbe essere anche priva di nominativi, trattandosi di un ambito riguardante esclusivamente il proprietario dell’immobile ed i suoi affetti, ovvero gli ambiti a titolo esclusivo oggetto d’interesse privato e personale.
Nella prassi, è difficile immaginare in Italia un citofono privo di nominativi, stante il disposto dell’art. 45 del decreto del 09/04/2001, rubricato “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale” a mente del quale: “Per la distribuzione degli invii semplici devono installare, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere. Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell’apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà particolari. Le cassette devono recare, in modo ben visibile, l’indicazione dell’intestatario e di chi ne fa uso”.
Secondo la Commissione Europea, inoltre, il tema è di pertinenza esclusiva degli Stati Membri in un quadro europeo in cui le soluzioni sono molto eterogenee basto a pensare a paesi come Austria dove la questione è stata oggetto di una querelle giurisprudenziale, o Francia, Polonia, Spagna e Germania che hanno da tempo provveduto a sostituire i nomi sui citofoni con dei numeri.
Il nome ed il cognome, eventualmente indicati sulla tastiera, sono un dato personale come tale e, cosi come indicato dal Garante della Privacy, è necessario il consenso dell’interessato per comunicare i dati personali a terzi o essere oggetto di pubblica indicazione.
Lo stesso Garante della Privacy, a corollario degli argomenti richiamati, ha disposto che:
Fuori dai casi previsti dalla normativa, né il condominio, né l’amministratore, né il portiere, né il singolo condomino o inquilino che viene a conoscenza di un dato personale può farlo conoscere ad altro partecipante o a terzi.
Una soluzione concreta potrebbe essere quella dell’installazione del c.d. digicode e l’amministratore redigendo l’anagrafe condominiale adempiendo all’obbligo su di lui gravante exart. 1130 n. 6 limitandosi ad indicare sulla cassetta, preferibilmente interna, delle lettere il nome che il condomino ritiene opportuno.
Avv. TOMMASO GASPARRO
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