Coronavirus: il DURC negli appalti

Coronavirus: il DURC negli appalti

L’INPS fornisce le prime indicazioni operative per il documento di verifica della regolarità contributiva; il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – per effetto del Decreto “Cura Italia” utilizzato anche negli appalti pubblici ha validità fino al 15 giugno 2020

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia), pubblicato sulla G.U. n. 70, del 17 marzo 2020, e recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede tra l’altro, alcune importanti sospensioni e proroghe dei contributi differenti a seconda del settore o del fatturato nell’anno precedente che hanno riflesso anche nel settore degli appalti e subappalti.

L’articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) si intende incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione.

Il DURC negli appalti pubblici

Il Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, prevede all’art. 80, comma 4, che le violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore economico è stabilito, determinano (solo) la sua esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, di Casse edili.

Sono abilitati a effettuare la verifica di regolarità:

– le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti;

– la Società Organismi Attestazione (SOA), di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare e attestare l’esistenza, per chi esegue lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, compresa la regolarità contributiva;

– le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

– le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

– l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

– le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.

A decorrere dal 1° luglio 2015, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell’articolo 4, del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale.

L’esito positivo della verifica di regolarità genera il DURC online con validità di 120 giorni dalla richiesta.

Se la procedura non fornisce in tempo reale un esito di regolarità, ciascuno degli enti provvede a trasmettere tramite PEC all’interessato o al soggetto da esso delegato l’invito a regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito medesimo.

La verifica è effettuata nei confronti dei soggetti ai quali è richiesto il possesso del DURC: datore di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 22 marzo 1995, n. 335; lavoratori autonomi.

Nel caso in cui al codice fiscale per il quale è richiesta la verifica risulti associato un DURC online in corso di validità, il sistema rinvia allo stesso documento (articolo 6, comma 3, decreto ministeriale 30 gennaio 2015).

Il DURC online può essere utilizzato, entro il periodo di validità, in tutti i procedimenti in cui sia richiesto. Per tutto il medesimo periodo è inibita la possibilità di attivare una nuova interrogazione per lo stesso codice fiscale.

Il DURC online è liberamente consultabile oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

La validità del DURC anche negli appalti a seguito dell’emergenza COVID-19

Il Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016, prevede agli art. 30, comma 5, e 105, comma 9, che in fase di esecuzione del contratto, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio da parte della stazione appaltante prima del pagamento del prezzo dell’appalto, ma in caso di DURC negativo non consegue la risoluzione del contratto di appalto, bensì il pagamento diretto dei contributi previdenziali da parte della stazione appaltante, con trattenuta dal prezzo dovuto per l’appalto.

Con il messaggio n. 1374, del 25 marzo 2020, l’INPS conferma che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

In merito, d’intesa con l’Inail, il messaggio dell’INPS fornisce le seguenti indicazioni operative.

Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un “Durc On Line” con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC, senza procedere ad una nuova interrogazione.

Qualora il predetto Documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di “Richiesta regolarità”, che consentirà la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti.

Nell’home page del servizio “Durc On Line”, al fine di informare gli utenti, è stato inserito il seguente messaggio:

“Si comunica che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di “Richiesta regolarità” che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’Inps e dall’Inail per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.”.

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)

Art. 4, del D.L. 20 marzo 2014, n. 34

Messaggio INPS n. 1374 del 25 marzo 2020

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. n. 70 del 17 marzo 2020)

 

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