Nov 24, 2020 | Edilizia, Le nostre News

Infortunio al socio lavoratore, le responsabilità del legale rappresentante della società cooperativa

Infortunio al socio lavoratore, le responsabilità del legale rappresentante della società cooperativa

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, i soci delle cooperative sono equiparati ai lavoratori subordinati e la definizione di “datore di lavoro“, riferendosi a chi ha la responsabilità della impresa o dell’unità produttiva, ricomprende il legale rappresentante di un’impresa cooperativa. Infatti, i beneficiari delle norme di tutela della sicurezza del lavoro sono, oltre i lavoratori dipendenti, i soci di cooperative di lavoro. Il presidente e legale rappresentante di una cooperativa di lavoro, pertanto, deve essere considerato destinatario delle norme antinfortunistiche quando a questa spetti di eseguire le opere (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 1 ottobre 2020, n. 27242).

di Matteo Porricolo – Dottore di ricerca e avvocato in Asti

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cass. pen. sez. IV, n. 32958 del 8/6/2004

Cass. pen. sez. IV, n. 14588 del 10/7/1986

Cass. pen. sez. IV, n. 3483 del 21/12/1995

Difformi Non si rinvengono precedenti

Il fatto e lo svolgimento del processo

Caio, socio lavoratore di una società cooperativa, era intento, unitamente al figlio, ad abbattere alcuni pioppi. Dopo aver proceduto a realizzare la c.d. “tacca di direzione” alla base dell’albero per determinarne la direzione di caduta ed aver ultimato il taglio di abbattimento, la pianta cadendo urtava un albero vicino, andando a colpire con la base del tronco il torace dell’operatore, cagionandogli lesioni a seguito delle quali decedeva.

Per tale fatto, il GUP del Tribunale aveva condannato Tizio, Presidente della società cooperativa, a responsabilità limitata, datrice di lavoro, alla pena di mesi 10 di reclusione, dichiarandolo responsabile del reato di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2. Colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare:

– per aver omesso di indicare nel DVR le idonee misure di prevenzione e protezione attuate in relazione alla mansione di operaio addetto all’abbattimento piante;

– per aver omesso di individuare nel DVR le procedure per l’attuazione delle idonee misure di prevenzione e protezione da realizzare in relazione alle lavorazioni di abbattimento piante;

– per non aver fornito al lavoratore le necessarie informazioni e la adeguata formazione in merito ai rischi e alle procedure da adottare relativamente alla mansione citata.

La Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado in punto di beneficio della non menzione, confermandola nel resto.

I motivi del ricorso

Avverso tale provvedimento Tizio proponeva ricorso per Cassazione

Con un primo motivo deduceva travisamento della prova e vizio di motivazione.

Contestava l’interpretazione data ai contributi dichiarativi e documentali risultanti dalle indagini, che avrebbero dovuto imporre un’interpretazione diametralmente opposta a quella operata dai giudici di merito, da ritenersi frutto di travisamento della prova.

Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la difesa del ricorrente riteneva che vi fosse stata assoluta autonomia dell’accordo intercorso tra la vittima e il committente; quindi, che l’attività svolta al momento dell’infortunio esulava completamente dal contratto in essere tra la Cooperativa e il citato committente.

Inoltre, veniva evidenziata una serie di elementi, tra cui la retribuzione al quintale e non a tempo, oltre che la proprietà dei mezzi usati per il lavoro da parte di Caio, tale la fattispecie si sarebbe dovuta ricondurre al contratto di lavoro autonomo, da cui la cooperativa sarebbe risultata estranea.

Con un secondo motivo si deduceva vizio di motivazione, violazione dell’art. 125 c.p.p., insussistenza della causalità della colpa.

La difesa del ricorrente riteneva che, non essendo l’imputato mai stato messo a conoscenza del tipo di lavoro che il socio lavoratore aveva deciso di effettuare autonomamente, con propria attrezzatura e sulla base degli accordi intercorsi direttamente con il committente – datore di lavoro, non sarebbe egli stato messo nelle condizioni di far precedere il lavoro dalla relativa valutazione del rischio.

Chiedeva, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Per la Suprema Corte i motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il ricorso va rigettato.

Il primo motivo, che costituisce sostanzialmente la riproposizione della tesi difensiva già valutata in sede di appello, ad avviso della Corte è infondato in quanto non appare ravvisabile alcun preteso travisamento di prova: i giudici del gravame di merito, infatti, con motivazione specifica, coerente e logica hanno dato conto che l’attività lavorativa svolta dal socio lavoratore venisse prestata alle dirette dipendenze della società Cooperativa.

Infatti, non solo l’attività era svolta nell’ambito di un regolare contratto per il taglio degli alberi, attività abitualmente svolta dalla società cooperativa, ma a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non sussistono i presupposti per ipotizzare un autonomo rapporto di prestazione lavorativa svolto dalla vittima in favore del committente.

Per i giudici del gravame non deve trascurarsi che la vittima, oltre a possedere la qualifica di preposto per la società per cui lavorava, rivestiva la particolare figura di lavoratore subordinato, quella di socio lavoratore di cooperativa, esercitando, quindi, oltre alla funzione di lavoratore subordinato anche quella di socio partecipante alla gestione della stessa cooperativa.

In conseguenza di tale particolarità, infatti, anche le dotazioni di sicurezza sebbene fornite dal datore di lavoro, tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi vigenti in tale materia, venivano pagate direttamente dai dipendenti.

Sono dichiarati infondati anche gli ulteriori motivi di ricorso.

La Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui, in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, i soci delle cooperative sono equiparati ai lavoratori subordinati e la definizione di “datore di lavoro, riferendosi a chi ha la responsabilità della impresa o dell’unità produttiva, comprende il legale rappresentante di un’impresa cooperativa.

Costituisce iusreceptum, infatti, che beneficiari delle norme di tutela della sicurezza del lavoro sono, oltre i lavoratori dipendenti, i soci di cooperative di lavoro. Il presidente e legale rappresentante di una cooperativa di lavoro, pertanto, deve essere considerato destinatario delle norme antinfortunistiche quando a questa spetti di eseguire le opere.

I giudici di merito avevano accertato che il taglio della pianta di pioppo da parte del lavoratore deceduto e del figlio non era stato eseguito seguendo una tecnica sicura.

Ѐ emerso infatti dalle dichiarazioni rese dai testi e dall’esame dei documenti che l’infortunio occorso alla vittima era stato determinato dall’esecuzione dell’operazione di taglio della pianta in un’area in pendenza ed in prossimità di un corso d’acqua, senza una corretta preventiva valutazione delle necessarie vie di fuga.

Appare pertanto logico che l’infortunio si sia verificato, in primis, proprio in conseguenza di una non corretta analisi dei rischi connessi all’esercizio della rischiosa attività di abbattimento delle piante e di una scorretta formazione del lavoratore. Ciò si deduce altresì dal documento di valutazione dei rischi lavorativi, dalla cui analisi emergeva che i numerosi ed elevati rischi connessi al taglio delle piante in aree boschive non erano sostanzialmente trattati.

Decisivo, inoltre, rispetto al realizzarsi della tragedia che ci occupa, il rilievo che il lavoratore deceduto, nonostante avesse una lunga esperienza lavorativa, non era stato avvisato e formato circa la necessità di allontanarsi dalla zona del taglio quando il collega procedeva a tirare con il verricello la pianta, ma si fermava sul posto, per ultimare il taglio nel momento in cui la pianta si trovava adeguatamente tirata verso il semovente.

La sentenza in commento si colloca, pertanto, nell’alveo del consolidato orientamento di legittimità che individua nell’obbligo di fornire adeguata formazione ai lavoratori uno dei principali gravanti sul datore di lavoro, ed in generale sui soggetti preposti alla sicurezza del lavoro.

La violazione degli obblighi inerenti alla formazione e l’informazione dei lavoratori integra un reato permanente, in quanto il pericolo per l’incolumità dei lavoratori permane nel tempo e l’obbligo in capo al datore di lavoro continua nel corso dello svolgimento del rapporto lavorativo fino al momento della concreta formazione impartita o della cessazione del rapporto. Il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle.

Si afferma pacificamente in giurisprudenza, infatti, che il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte. È infatti tramite l’adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti. Ove egli non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore, laddove l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento.

Riferimenti normativi:

Art. 589 c.p.

Cassazione penale, sezione IV, sentenza 1 ottobre 2020, n. 27242

 

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