Accesso alle pratiche edilizie?il diritto di riservatezza

Settembre 22, 2025

In ambito edilizio il problema della tutela dei dati personali e più in generale della riservatezza coinvolge livelli problematici di differente natura e matrice che la giurisprudenza amministrativa è chiamata ad armonizzare nella concretezza delle singole casistiche.

Emblematico è, in tal senso, quanto deciso dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 8885/2024 che individua i confini della riservatezza medesima nelle ipotesi in cui, come sovente accade nel settore edilizio, non siano coinvolti dati da definirsi personali nel senso fatto proprio dalla normativa vigente né, tantomeno, sensibili.

Il caso è quello rappresentato dall’inizio di un procedimento amministrativo ad istanza di parte finalizzato ad ottenere copia dei titoli abilitativi edilizi, nonché di eventuali autorizzazioni paesaggistiche in relazione ad una serie di interventi edilizi controversi.

Il Collegio, adito dal soccombente, ha chiarito in quest’occasione che al proprietario del fondo vicino a quello interessato spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche.

In questo caso viene in rilievo una posizione qualificata e differenziata: in tal senso, il criterio della vicinitas fa sì che debba riconoscersi la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata (nesso strumentale) ai documenti dei quali è stato chiesto l’accesso.

Chi esegue le opere, pertanto, non può opporre un diritto alla riservatezza in quanto il combinato disposto degli art. 20 e 27 del d.P.R. n. 380/2001 (c.d. testo unico edilizia) prescrivono un obbligo di controllo sull’attività edilizia anche su sollecitazione del privato cittadino.

Pertanto, se la consegna di copia dei titoli edilizi, dovrà avvenire nel rispetto da parte dell’amministrazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali, residuando in favore del soggetto coinvolto una mera possibilità di pretendere giuridicamente il rispetto di tali limiti da parte dell’amministrazione pubblica responsabile del trattamento, nessun diverso interesse riconducibile al più generale diritto alla riservatezza propriamente detto potrà essere opposto a un terzo controinteressato.

Nello specifico l’istanza procedimentale sarà sufficientemente dettagliata a condizione di circoscrivere l’ambito della richiesta alle pratiche edilizie di interesse, specificando altresìl’immobile per i quali si ha necessità di acquisire i titoli edilizi. La posizione procedimentale del terzo non può certamente essere aggravata(art. 18 della legge n. 241 del 1990) ponendogli a carico anche l’indicazionepuntuale e precisa del contenuto e degli estremi dei titoli da visionare (di cuipresume ragionevolmente l’esistenza che nei fatti sovente ignora),dovendo ritenersi sufficiente una richiesta in grado diconsentire all’amministrazionel’individuazione della pratica edilizia così da estrapolare ititoli che hanno legittimato i relativi interventi.

Avv. TOMMASO GASPARRO

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