Lug 22, 2025 | Le nostre News, Condominio

Alterazione del decoro architettonico del condominio e la prova del danno

Una recente sentenza del Tribunale di Palermo [n. 1579/2025] ha affrontato il complesso tema dei presupposti giuridici e delle conseguenze derivanti dalla lesione del decoro architettonico del condominio con specifico riferimento all’installazione non autorizzata di una veranda su un balcone prospiciente il prospetto principale dello stabile.

Nello specifico, in ipotesi di installazione di una veranda sul balcone lesiva del decoro architettonico dell’edificio, il condominio può chiederne la rimozione oltre al risarcimento del danno.

E’ proprio su quest’ultimo aspetto che la pronuncia in esame si segnala evidenziando in maniera icastica come, pur accertata in ipotesi la lesione del decoro architettonico sostenuto in tesi, ciò non comporta una automatica condanna al risarcimento del danno.

Anche in questo micro-settore, infatti, il danno non è mai in re ipsa ma, essendo un danno conseguenza deve sempre essere rigorosamente allegato e provato anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici.

Se, dunque, il decoro architettonico consiste “nell’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture architettoniche che connotano il fabbricato e gli imprimono una determinata armonica fisionomiala valutazione circa l’incidenza lesiva deve essere effettuata caso per caso dal giudice di merito e che solo modifiche visibili dall’esterno possono integrare una lesione rilevante.

Secondo Cass. Civ., n. 14598/2021Ai fini della tutela del decoro architettonico dell’edificio condominiale, non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull’immobile“.

Tuttavia, viene precisato che la valutazione circa l’incidenza lesiva deve essere effettuata caso per caso dal giudice di merito e che solo modifiche visibili dall’esterno possono integrare una lesione rilevante.

Avv. TOMMASO GASPARRO

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Pec: tommaso.gasparro@coalarino.legalmail.it

Consulenze online via Meet: Tommaso Gasparro

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