Appalti: l’avvalimento plurimo,quando può essere consentito

Appalti: l’avvalimento plurimo,quando può essere consentito

L’avvalimento plurimo o frazionato non può essere consentito con riferimento al cd. requisito di punta, che deve essere necessariamente soddisfatto da una singola impresa, in quanto è espressione di una qualifica funzionale non frazionabile, perché attesta una esperienza qualificata nell’ambito dello specifico servizio oggetto della gara; il requisito di punta, in altri termini, proprio perché caratterizzante la qualità dell’impresa stessa, non può essere oggetto di frazionamento tra più soggetti, ma deve necessariamente essere posseduto in capo ad una singola impresa. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono in alcun caso integrare la lexspecialis ed essere vincolanti per la commissione giudicatrice. Lo stabilisce il Tar Campania, sez. I, sentenza 7 febbraio 2020, n. 603.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:
Conformi: Sull’avvalimento:

Cons Stato sez. V, 2 febbraio 2018, n. 678;

T.A.R. Napoli, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 51.

Sui chiarimenti della stazione appaltante:

Cons. Stato sez. V, 2 settembre 2019, n. 6026;

Cons. Stato, III, 20 aprile 2015, n. 1993;

Cons. Stato, V, 29 settembre 2015, n. 4441;

Cons. Stato, VI, 15 dicembre 2014, n. 6154

Difformi: Non si rilevano precedenti

Il Tar partenopeo rileva che l’avvalimento plurimo o frazionato non possa essere consentito con riferimento al cd. requisito di punta, che deve essere necessariamente soddisfatto da una singola impresa, in quanto è espressione di una qualifica funzionale non frazionabile, perché attesta una esperienza qualificata nell’ambito dello specifico servizio oggetto della gara; il requisito di punta, in altri termini, proprio perché caratterizzante la qualità dell’impresa stessa, non può essere oggetto di frazionamento tra più soggetti, ma deve necessariamente essere posseduto in capo ad una singola impresa (Cons Stato sez. V, 02/02/2018, n. 678; Tar Napoli, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 51).

La medesima sentenza osserva che nello stesso senso, si collocano i pareri pre-contenzioso Anac, n. 107 del 21 maggio 2014 e n. 156 del 23 settembre 2015, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “il requisito di cui all’articolo 263 comma 1, lettera c), concernente i c.d. servizi di punta, non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e, pertanto, ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. La non frazionabilità del requisito dei servizi di punta non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero.

Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento”.

La decisione in esame inoltre si pronuncia in tema di chiarimenti della Stazione appaltante in sede di procedura di gara. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono in alcun caso integrare la lexspecialis ed essere vincolanti per la commissione giudicatrice (Cons. Stato sez. V, 02/09/2019, n. 6026). I chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lexspecialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost. (Cons. Stato, III, 20 aprile 2015, n. 1993; Cons. Stato, V, 29 settembre 2015, n. 4441; Cons. Stato, VI, 15 dicembre 2014, n. 6154). Vanno quindi disapplicati i chiarimenti resi in evidente contrasto con la lexspecialis.

Esito:

accoglie il ricorso.

Riferimenti normativi:

Art. 263 comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici

Tar Campania, sez. I, sentenza 7 febbraio 2020, n. 603

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