Appalti pubblici: illegittima l’esclusione dell’impresa appaltatrice per irregolarità fiscali dell’impresa sub appaltatrice
È illegittima l’esclusione automatica di un concorrente che ha partecipato a una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica indicando come subappaltatore, per lo svolgimento di alcune attività manutentive, un soggetto che si è rilevato carente del requisito di regolarità fiscale ai sensi dell’art. 80, coma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Ciò in quanto la presenza del subappaltatore era irrilevante rispetto all’affidabilità generale del concorrente del RTI, di per sé già idoneo a svolgere correttamente la prestazione oggetto di subappalto, anche senza il subappaltatore escluso e al quale non può essere imputata alcuna causa escludente. Non può ritrarsi alcun vizio di legittimità basato sul poco tempo impiegato dalla commissione di gara per esaminare le offerte, in quanto l’esiguità dell’elemento temporale non rileva per sé stessa, ma, per avere effetti invalidanti, in quanto espressione di una carenza di istruttoria, deve essere accompagnata dalla prospettazione (puntuale e non generica) di una superficialità e inattendibilità nell’esame delle offerte posto in essere dalla commissione, tale da determinare un esito irrazionale ed illogico delle determinazioni conclusive assunte. Lo stabilisce il Tar Lazio, sez. II, sentenza 16 luglio 2020, n. 8225.
Il Tar capitolino si pronuncia per l’illegittimità dell’esclusione automatica di un concorrente che ha partecipato a una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica indicando come subappaltatore, per lo svolgimento di alcune attività manutentive, un soggetto che si è rilevato carente del requisito di regolarità fiscale ai sensi dell’art. 80, coma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e che, pertanto, secondo il ricorrente andava escluso per violazione dei commi 1, 4 e 5 del citato art. 80 d.lgs.50/2016 per la presenza di una irregolarità fiscale pregressa.
In particolare, la sentenza in esame ha escluso che l’operatore economico in questione doveva essere automaticamente escluso per fatto del subappaltatore, in base alla considerazione che nel caso di specie la presenza del subappaltatore era irrilevante rispetto all’affidabilità generale del concorrente del RTI, di per sé già idoneo a svolgere correttamente la prestazione oggetto di subappalto, anche senza il subappaltatore escluso e al quale non può essere imputata alcuna causa escludente.
Nel caso di specie, peraltro, l’operatore economico aggiudicatario era apparso perfettamente in grado di eseguire le attività manutentive originariamente indicate come sub-appaltabili, cosa che peraltro è compiutamente avvenuta durante il periodo di affidamento d’urgenza dell’appalto.
Ciò in linea con un approccio antiformalistico che si estende alla stessa censurabilità dell’omessa dichiarazione di tale circostanza potenzialmente rilevante.
La sentenza in esame richiama sul punto le indicazioni derivanti dalla sentenza della CGUE n. 30.1.2020 causa C-395/18, che ha ritenuto contrastante con il principio di proporzionalità e la direttiva 2014/24/UE l’esclusione automatica di un concorrente per fatto ascrivibile al subappaltatore.
La stessa sentenza rileva che non può ritrarsi alcun vizio di legittimità basato sul poco tempo impiegato dalla commissione di gara per esaminare le offerte, in quanto l’esiguità dell’elemento temporale non rileva per sé stessa, ma, per avere effetti invalidanti, in quanto espressione di una carenza di istruttoria, deve essere accompagnata dalla prospettazione (puntuale e non generica) di una superficialità e inattendibilità nell’esame delle offerte posto in essere dalla commissione, tale da determinare un esito irrazionale ed illogico delle determinazioni conclusive assunte.
Esito:
Rigetta il ricorso
Riferimenti normativi:
Art. 80, D.Lgs. n. 50/2016
Tar Lazio, sez. II, sentenza 16 luglio 2020, n. 8225
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