Barriere architettoniche, l’installazione di un ascensore in condominio.

Gennaio 19, 2026

L’installazione di un’ascensore condominiale a servizio del condomino disabile richiede l’autorizzazione dell’assemblea?

La l. n. 13 del 1989 rappresenta, come noto, uno snodo normativo di grande importanza ai fini dell’attuazione del principio costituzionale di solidarietà dettando specifiche prescrizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici.

In relazione al profilo qui di interesse, giova verificare, alla luce della normativa vigente, non tanto il tema della progettazione di nuovi edifici quanto, quello, ben più specifico, degli interventi su edifici esistenti finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche che ostacolino le condizioni di vita di persone disabili.

Giova in proposito evidenziare come la fenomenologia rilevante, individui nella necessità di installazione di un ascensore condominiale una delle ipotesi maggiormente ricorrenti in grado di creare conflittualità tra i condomini tanto in relazione alla spese da sostenere e alla loro ripartizione, quanto, e prima, in relazione alla eventualità e possibilità della installazione medesima.

In tal senso, l’art. 2 della predetta legge prevede che l’installazione di un ascensore su una porzione condominiale può essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 1136 comma 2 c.c.. Qualora sorga un contrasto in seno all’assemblea l’installazione può essere richiesta dai condomini disabili a propria cura e spese nel rispetto delle limitazioni degli artt. 1120 e 1121 c.c. e quindi con una maggioranza qualificata nelle ipotesi in cui comportino una ripartizione millesimale tra i condomini.

Ma un singolo condomino, di fronte al rifiuto dell’assemblea, può procedere in autonomia, prescindendo dalla deliberazione assembleare all’installazione a sue spese di un ascensore?

La risposta per la giurisprudenza è decisamente positiva.

La giurisprudenza (exmultis, Cass. Civ. 24006/2004) ha precisato che l’installazione di un ascensore può avvenire anche per iniziativa di un solo condomino. In questo caso, con attribuzione dell’opera e annessi oneri economici al condomino promotore affetto da disabilità ai sensi dell’art. 1102 c.c..

Nel caso di recente deciso dal Tribunale di Roma (sent. 19186/2022), l’opera proposta dal condomino portatore di handicap era una piattaforma elevatrice la quale, considerata la grave compromissione della capacità deambulatoria, risultava essere – come peraltro ribadito dal consulente di parte designato – l’unico modello realizzabile per eliminare le barriere architettoniche rappresentate dalla tromba delle scale che conduce all’alloggio.

La realizzazione dell’impianto, inoltre, non ledeva nemmeno il decoro architettonico in quanto l’edificio non evidenziava particolari pregi architettonici, né linee euritmiche, sicché l’allocazione di una struttura vetrata non avrebbe pregiudicato profili estetici né alterato linee architettoniche. La corte romana ha rilevato che in una prospettiva di contemperamento degli opposti interessi, anche nel caso in cui fosse ravvisabile un interesse estetico, sarebbe sicuramente recessivo rispetto alla tutela del diritto alla salute in quanto, nel caso di specie, considerate le menomate condizioni personali del condomino, la realizzazione dell’ascensore risultava necessaria al fine di rispettare la dignità umana e garantire il principio antidiscriminatorio con la conseguenza che devono essere tollerate minime compromissioni dell’integrità del decoro architettonico.

Avv. TOMMASO GASPARRO

– IUVANTStudio Legale –

Via Comelico – Milano –

Pec: tommaso.gasparro@coalarino.legalmail.it

Consulenze online via Meet: Tommaso Gasparro

https://www.linkedin.com/in/tommaso-gasparro-074aa4112

Please follow and like us:

Avv. Tommaso Gasparro

Avv. Tommaso Gasparro

Fondatore di UVANTStudio Legale, con sede in Via Comelico, Milano, offre consulenze legali personalizzate sia in studio che online. Per appuntamenti e consulenze a distanza è disponibile tramite Google Meet (Tommaso Gasparro). PEC: tommaso.gasparro@coalarino.legalmail.it

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Carrello vuoto...