PARTE SECONDA
segue. Il quadro delineato nella prima parte [https://ristrutturando.net/diritto-penale-della-proprieta-immobiliare-casi-pratici/] deve, per ovvie ragioni, essere completato da un’analisi e una descrizione della tutela penale e delle fattispecie in cui essa si sostanzia in relazione ad ipotesi in cui la proprietà non venga considerata in senso statico ma in relazione alla sua circolazione nel mondo giuridico, quindi attraverso il contratto.
Il venditore può innanzitutto realizzare la condotta di cui all’art. 640 comma 1 c.p. “Truffa” vale a dire il tipico reato che sanziona il comportamento di un soggetto che, mediante artifizi o raggiri e dunque, con l’inganno, induce taluno a compiere un atto che determina un profitto per l’autore della condotta criminosa.
Nella compravendita immobiliare ipotesi piuttosto frequente è quella della c.d. truffa contrattuale in relazione alle quali la giurisprudenza consolidata, contrariamente alle posizioni della dottrina, ritiene che anche “il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere integra l’elemento oggettivo ai fini della configurabilità del reato di truffa”[ex permultisCass., sez. II, 9 maggio 2018 n. 23079].
A titolo esemplificativo, giusta Cass., sez. II, 10 gennaio 2014, n. 14768“E’ configurabile la condotta del reato di truffa allorquando taluno dia falsamente assicurazione circa la sussistenza della licenza edilizia e della conformità ad essa delle opere realizzate, inducendo così la controparte a stipulare un contratto preliminare di vendita” – nella fattispecie il promittente aveva omesso di riferire che il portico, premesso con il preliminare, era stato escluso dal condono edilizio -. Ancora, ad avviso di Cass., sez. II, 23 maggio 2006, n. 19996“in tema di truffa contrattuale, la condotta illecita è integrata dall’omissione del contraente alienante, che consapevolmente non renda edotta la controparte acquirente dell’esistenza di un precedente contratto di vendita dello stesso bene in favore di terzi, a nulla rilevando l’eventuale invalidità del precedente contratto”.
Secondo Cass., Sez, II, 18 dicembre 1995 n. 2333è truffa contrattuale anche “il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze, nella fattispecie la mancanza del requisito dell’altezza minima prevista dalla legge con la conseguente impossibilità di ottenere la certificazione di abitabilità del bene compromesso.
Da ultimo, a mo’ di conclusione, l’omissione di una serie di condizioni al cui verificarsi era subordinato il diritto del promissario acquirente un appartamento sul suolo asseritamente di proprietà del venditore [Cass., sez. II, 19 aprile 1991 n. 7461].
Avv. TOMMASO GASPARRO
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