PARTE I°
Ai sensi dell’art. 1669 c.c. “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta”.
Riempire contenutisticamente di contenuti il concetto di grave difetto è di fondamentale importanza per capire quali lavori, in concreto, possano determinare una responsabilità decennale dell’appaltatore.
Il concetto in esame è stato interpretato dalla Corte di Cassazione in senso estensivo nel corso degli anni; integra la fattispecie di cui all’art. 1669 c.c. la realizzazione dell’opera con materiali inidonei e/o non a regola d’arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l’abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati[Cass. Civile 11/06/2014n. 13223; Cass. 8140/2004; Cass. 20307/2011; Cass. 20644/2013].
Ciò premesso a livello generale, come si specifica questo concetto in relazione a opere edili individualmente considerate?
Per ciò che concerne l’impianto idrico sono considerati gravi difettiil sottodimensionamento dell’intero impianto di smaltimento delle acque bianche dell’immobile [Cass. Civ., 24188, 13 novembre 2014], il mal funzionamento dell’impianto idrico, con conseguente allagamento dei locali, causato al mancato corretto isolamento della tubazioni [Cass. Civ., 19 febbraio 2007, n. 3752; Cass. 1 agosto 2003 n. 11740; Cass. 19 gennaio 1999 n. 456], l’ossidazione delle condutture di adduzioni per l’inidoneità del materiale impiegato [Cass. Civ., 19 gennaio 1999, n. 456] ele infiltrazioni per carenze delle tubazioni quest’ultime posate, senza guaine di protezione, con malto di gesso con conseguente corrose delle stesse [Cass. Civ. 11.02.1998 n. 1393].
Ma anche vizi dell’impianto di riscaldamento possono integrare la fattispecie: ad esempio, difetti riscontrati all’impianto di autoclave, nelle condutture di adduzione idrica, nell’impianto di riscaldamento [Cass. Civ., 1° agosto 2003, n. 11740], esalazioni provenienti dalla canna fumaria [Cass., 6 giugno 1977, n. 2321], gravi difetti di costruzione dell’impianto centralizzato di riscaldamento – tubazione primaria di base dell’impianto rivelatasi mal costruita e “fradicia”…. tubazione destinata a perforarsi per ruggine entro breve tempo [Cass. Civ., 30.01.1995, n. 1081], l’inefficienza dell’impianto centralizzato di riscaldamento, che rende l’immobile privo di tale servizio [Cass. Civ., 26.06.1992, n. 7924], grave difetto costruttivo della canna fumaria dell’impianto centrale di riscaldamento.
Il dissesto della canna fumaria, incidendo sull’intero impianto di riscaldamento, impedisce il normale godimento dell’immobile [Cass. Civ., 27.08.1986, n. 5252; Cass. Civ., 07.05.1984, n. 276] e più in generale vizi dell’impianto di riscaldamento che impediscono un normale utilizzo dell’abitazione [Cass. Civ. 21.05.1994, n. 5002].
Avv. TOMMASO GASPARRO
– Studio Legale Gasparro –
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