PARTE II°
Proseguendo nell’analisi dei repertori della giurisprudenza di Legittimità, è possibile ampliare la casistica dei vizi ritenuti rilevanti all’integrazione della norma distinguendo quelli relativi agli impianti fognari: in primo luogo l’inadeguatezza recettiva e errata pendenza delle tubazioni della rete fognaria, che determinano la fuoriuscita di liquami [Cass. Civ. 28.03.1997;Cass.Civ., 21.04.1990, n. 3339; 12.01.1987 n. 5147; 25 febbraio 1979 n. 538; Cass. Civ. 27.12.1995, n. 13016]; a seguire la deformazione e la rottura delle colonne montanti di scarico delle acque “luride”, eseguite in plastica, con conseguente infiltrazione delle stesse acque nell’edificio [Cass. Civ., 04.05.1978, n. 2070]; ancora, l’inadeguatezza recettiva delle fosse biologiche che ha causato la fuoriusciti i liquami [Cass. Civ., 27 dicembre 1995, n. 13106]; o l’esecuzione di una fognatura non in grado di sopportare il peso della strada sovrastante [Cass.Civ., 25 febbraio 1959, n. 538] per finire con l’omessa creazione di un pozzetto di ispezione relativo alla condotta fecale di un condominio che ha causato il cedimento del piano di posa di un appartamento [Cass. Civ., 16 giugno 1969, n. 2130].
Anche i vizi dell’impianto antincendio assumono rilevanza come nel caso di rottura di una tubatura antincendio che a causa anche di errata impermeabilizzazione determini infiltrazioni [Cass. Civ. 05.05.2003, n. 6753]. Per quanto concerne le infiltrazioni di acqua, rilevano quelle di acqua piovana nel pianerottolo di ingresso e la presenza di un “velo d’acqua” con forte odore di muffa in molti appartamenti con prevedibile aggravio della situazione nel corso del tempo [Cass., 29 novembre 1994, n. 10218] ma anche caduta dell’intonaco per infiltrazioni di umidità [Cass. Civ., 10 aprile 1996, n. 3301].
Lungo inoltre l’elenco dei vizi di coibentazione. Si va dallamancata protezione del fabbricato dalle infiltrazioni d’acqua provenienti da un fondo contiguo [Cass. Civ., 29 luglio 1992, n. 9081] ai vizi del tetto o del terrazzo di copertura dell’edificio tali da provocare infiltrazioni di acqua e macchie di umidità all’interno degli appartamenti sottostanti. Il fenomeno deve essere non esiguo. [Cass. Civ. 11 dicembre 1992, n. 13112] proseguendo con il difetto d’impermeabilizzazione dell’edificio, che, per l’insufficienza del vespaio d’isolamento, provochi il passaggio dell’umidità sia nei muri perimetrali che in quelli divisori [Cass. Civ., 2 dicembre 1980, n. 6298] e le infiltrazioni di acqua determinate da carenze della impermeabilizzazione. Il difetto di impermeabilizzazione del tetto dell’edificio era dovuto all’uso di carta catramata invece che di una guaina impermeabile [Cass. Civ., 8 gennaio 2000, n. 117] per finire con la mancanza di battiscopa sui terrazzi di copertura, provocante infiltrazioni di umidità [Cass. Civ., 10 aprile 1996, n. 3301] e l’errata copertura del fabbricato che provoca infiltrazioni di acqua e di umidità negli appartamenti sottostanti [Cass. Civ., 12 maggio 1999, n. 4692]e il ristagno d’acqua e difettosa impermeabilizzazione del manto di copertura [Cass. Civ., 1° agosto 2003, n. 11740] o, in generale, carenze nella impermeabilizzazione [Cass. Civ. 02.03.1998, n. 2260
Avv. TOMMASO GASPARRO
– Studio Legale Gasparro –
Pec: tommaso.gasparro@coalarino.legalmail.it
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