Sempre maggiore rilievo vanno assumendo gli interventi edili volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in condominio; il tema, infatti, è punto di intersezione di interessi ed esigenze al giorno d’oggi, ormai, non più procastinabili.
Com’è noto, in primo luogo, ai sensi dell’art. 2 della l. del 1 marzo 2006, n. 67 – in attuazione dell’art. 3 Cost. e in coerenze con numerose fonti sovranazionali – , “Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”.
Ma le barriere architettoniche integrano una delle due suddette forme di discriminazione? E se sì, la loro mancata eliminazione dà diritto al risarcimento in conseguenza dell’inadempimento, ad esempio da parte di un condominio, all’obbligo di attivarsi per una loro pronta rimozione?
Ai sensi dall’art. 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236:«Per barriere architettoniche si intendono:a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi».
Nella sentenza Cass. civ., sez. I, ord., 15 giugno 2023, n. 17138 la Suprema Corte ha ribadito che, qualora l’amministratore di condominio, non provveda all’eliminazione delle barriere architettoniche la sua condotta integra una discriminazione indiretta nei confronti non solo del disabile ma di qualunque persona a capacità motoria ridotta (anche dunque per ragione di semplice anzianità) obbligando il condominio al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Ed infatti ci troviamo in un caso di lesione di un diritto inviolabile della persona che, pertanto, giustifica la più alta forma di reazione da parte dell’ordinamento sotto forma di risarcimento dei danni non patrimoniali.
Uno sguardo anche sommario a questi principi dovrebbe indurre una maggiore attenzione da parte degli amministratori di condominio agevolando l’apertura di nuovi cantieri finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Avv. TOMMASO GASPARRO
– Studio Legale Gasparro –
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