L’animosità nei rapporti tra condomini o tra un condomino e l’amministratore raggiunge, in talune circostanze, livelli molto elevati.
E’ evidente come, in questi casi, si ponga effettivamente il problema di individuare la linea di demarcazione tra la critica (lecita) e la vera e propria diffamazione.
A latere, occorre far riferimento anche all’ipotesi dell’ingiuria che, sebbene depenalizzata dal d. lgs. n. 7/2016, è pur sempre fonte di risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, eventualmente arrecati alla vittima.
Il problema che si pone è quello di stabilire quando un’affermazione possa integrare ingiuria e/o diffamazione e se, in quei casi, sussista effettivamente un danno anche non patrimoniale arrecato al destinatario e, quindi, risarcibile.
Un interessante caso giuridico ha avuto ad oggetto proprio questa fattispecie realizzatasi in una assemblea condominiale e avente come danneggiato presunto l’amministratore.
Nello specifico un amministratore aveva citato dinanzi al Tribunale di Paola un condomino chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da costui arrecatigli a seguito di affermazioni asseritamente diffamatorie e calunniose.
Il Tribunale [sent. n. 516 del 28 giugno 2024] ha rigettato la richiesta ritenendo che le espressioni verbali utilizzate dal convenuto rientrassero nei limiti del corretto e legittimo esercizio del diritto di critica; tale liceità è subordinata al rispetto di tre distinti requisiti enucleati dalla Corte Costituzionale: la veridicità dei fatti, la continenza e l’interesse sociale della notizia.
Nello specifico, a venire in rilievo era l’affermata insussistenza del requisito della veridicità del fatto che sarebbe anche potuto essere, nella prospettazione dell’attore asseritamente danneggiato, frutto di una specifica volontà dolosa tanto da integrare anche il requisito della calunnia.
Ebbene, il Giudice, rigetta la richiesta di risarcimento, asserendo che nel caso di specie sussista il requisito della verità del fatto, essendo esso, per pacifica giurisprudenza, integrato dalla conoscenza anche meramente putativa (cioè dalla convinzione della sua veridicità).
Nel caso di specie, poi, criticare l’amministratore ha un indubbio interesse per la collettività dei condomini e, se espresse nel rispetto del requisito della continenza senza ricorso ad espressioni lesive della dignità personale del presunto danneggiato le critiche sono perfettamente lecite in quanto espressione di un diritto costituzionale e non danno diritto ad alcun risarcimento.
Avv. TOMMASO GASPARRO
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