La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto

La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto

 

Coerentemente con la nuova e più importante posizione di garanzia del preposto, la Legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Legge n. 146/2021 ha introdotto nell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla Formazione il nuovo comma 7-ter, ai sensi del quale “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

 

La violazione di questo comma è punita, per il datore di lavoro e il dirigente, come segue:

  • Art. 37, co. 1, 7, 7-ter, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].

Dunque per quel che riguarda la formazione in presenza e l’aggiornamento biennale della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei preposti possiamo dire quanto segue.

Dare nuovi obblighi penalmente sanzionati al preposto, come quello di interrompere i comportamenti scorretti (articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dopo la legge 215/2021) senza l’aggiornamento biennale della formazione non ha senso, difatti le due novità sono previste dal medesimo provvedimento normativo. Non effettuare questo aggiornamento biennale significa ledere il diritto del preposto ad aver egli strumenti per svolgere il proprio fondamentale ruolo di vigilanza così profondamente innovato nel 2021.

Superati i due anni dello scoglio costituzionale del divieto della retroattività della norma penale, dal 21.12.2023 l’obbligo biennale è in vigore.

Il comma 7 ter non istituisce alcun collegamento tra obbligo biennale di formazione del preposto e nuovo accordo Stato Regioni, posto che restano in vigore quelli emanati a partire dal 2011. A differenza totale della formazione del datore di lavoro, la cui durata e contenuto è interamente demandata al nuovo accordo di futura emanazione.

La nota circolare INL 1/2022 che sostiene la tesi che l’obbligo di aggiornamento biennale del preposto resta in sospeso fino all’emanazione del nuovo accordo stato regioni è in contrasto con l’interpretazione letterale del comma 7 ter dell’articolo 37 quanto alla durata (a differenza di quanto previsto in precedenza, prima della legge n. 215/2021, quando si prevedeva l’aggiornamento periodico del preposto, e in tal caso non vi era dubbio che la periodicità veniva demandata all’Accordo Stato Regioni – ASR -): ma questo aspetto era praticamente irrilevante se il nuovo Accordo Stato Regioni fosse stato emanato entro il 21 dicembre 2023.

Ma poiché è certo che non troveremo sotto l’albero di natale il tanto agognato Nuovo Accordo Quadro sulla formazione obbligatoria, non è possibile tacere riguardo ad una interpretazione dannosa per la migliore gestione della sicurezza sul lavoro, per le lavoratrici e i lavoratori, per i preposti, ma anche per le aziende che non potenziano la consapevolezza del ruolo dei preposti.

L’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 per la periodicità biennale dell’aggiornamento dei preposti non fa alcun riferimento al nuovo accordo Stato Regioni, quindi dal 21 dicembre 2023 (per evitare qualunque forma di retroattività della norma penale, vietata dalla Costituzione) entra direttamente in vigore secondo la tabella che pubblico più oltre, con i contenuti previsti dal vigente accordo sulla formazione.

Devo pure sottolineare, con la Suprema Corte, che le circolari dell’Amministrazione non vincolano né cittadini e aziende, né tanto meno i giudici, non costituendo fonte di diritto, e dovrebbero limitarsi a fornire indicazioni utili agli uffici preposti sul territorio per l’attuazione delle norme stesse [Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 11931 del 1995; Cass. n. 14619 del 2000; Cass 21154 del 2008; Cass. 5137 del 2014; Cass n. 6185 del 2017), dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3457, Consiglio di Stato sent. n. 567 del 2017) e addirittura dalla Corte Costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale 33/2019)].

Oltretutto, “la circolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di legge, è, in linea di principio, un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l’azione degli organi amministrativi, privo di effetti esterni” (Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478). Tali atti, quindi, non solo non possono essere considerati presupposti di provvedimenti lesivi dei diritti di cittadini e aziende, di lavoratrici, lavoratori e preposti, ma addirittura gli ufficiali della P.A. che si limitano a riproporre il contenuto precettivo di atti normativi in vigore, possono tranquillamente disattenderne l’interpretazione senza che ciò comporti l’illegittimità dei loro atti per violazione di legge (Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478).

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 

 

Scarica i documenti e normative citate:

Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, oggetto: art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

(fonte Puntosicuro.it)

 

 

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