Furto in cantiere, la responsabilità dell’appaltatore

Novembre 13, 2025

Il tema, sicuramente complesso, della responsabilità dell’appaltatore per i furti che potrebbero verificarsi durante l’esecuzione dell’opera [si veda qui https://ristrutturando.net/furto-appartamento-sfruttando-impalcature/  lo stato dell’arte della giurisprudenza in materia di furti subiti dai proprietari sfruttando i ponteggi] rappresenta una casistica molto frequente nella vita di una impresa edile, sollecitando l’attenzione degli organi giudiziari anche per i complessi problemi teorici ad essa sottesi.

Va in primis chiarito che, oltre all’obbligazione principale di compimento dell’opera, in capo all’appaltatore gravano una serie di obblighi di custodia diversi aventi ad oggetto i materiali consegnati dal committente per l’esecuzione dell’opera a cui gradualmente subentra, mano a mano che l’opera viene edificata e sino al suo completamento (opus perfectum), quello avente ad oggetto l’opera in costruzione.

I casi concreti che a questi si aggiungono sono molteplici: si pensi alla necessità, durante i lavori e ai fini di una corretta esecuzione degli stessi, di dover smontare gli infissi, o di depositare in cantiere manufatti che si rendono disponibili per l’appaltatore prima che lo stato di avanzamento delle opere ne consenta l’effettiva installazione o montaggio.

L’appaltatore pertanto, è tenuto altresì alla custodia di tutti i beni che, in ragione dell’esecuzione del contratto, vengano a trovarsi nell’area del cantiere.

Individuare un criterio di responsabilità tra committente e appaltatore è secondo la legge, in questi casi, un’operazione da cui non si può prescindere posto che, sovente, il furto di questi beni crea un danno economico tutt’altro che trascurabile ed è necessario stabilire se esso cada in capo al committente o all’appaltatore.

Giova sottolineare come la base normativa in cui trovare la soluzione sia rappresentata dall’art. 1177 c.c., rubricato “Obbligazione di custodire” a mente del quale “L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna[1].

La Nomofilachia è di recente intervenuta sul tema sancendo, nella pronuncia Cass. Civ. sez. II del 30 settembre 2009 n. 20995, il seguente principio di diritto “Poiché l’obbligazione di consegnare una cosa determinatainclude quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all’obbligazione accessoria di adeguata custodia – inrelazione alla responsabilità per furto in cantiere edilizio – ed é,pertanto, tenuto al risarcimento dei danni, l’appaltatore che nondimostri di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanzesuggerivano, senza che possa rilevare l’avvenuta cessazione delrapporto principale di appalto”.

Ciò equivale ad affermare che, a meno che l’appaltatore non dimostri di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il fatto date le contingenze oggettive (stato dei luoghi, tipo di lavori e durata o natura dei beni custoditi), la responsabilità per eventuali furti grava su di lui anche nelle ipotesi in cui, ad esempio, il contratto di appalto si risolva per intervenuto fallimento exL. Fall., art. 81.


[1] Non è questa la sede per affrontare il complesso tema della pluralità di obbligazioni di custodia in capo all’appaltatore aventi fonti diverse: l’art. 1177 c.c. e l’art. 1175 c.c. a seconda dell’oggetto che nel primo caso sarebbe costituito dall’opera e, nel secondo, dai beni affidati all’appaltatore per l’esecuzione dell’opera medesima.

Avv. TOMMASO GASPARRO

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