Il condizionatore in condominio,risarcimenti e responsabilità

Gennaio 9, 2026

L’installazione di un condizionatore in condominio è una realtà oggi giorno sempre più diffusa dietro la quale si celano, tuttavia, problemi giuridici complessi e numerosi.

In tal senso è opportuno sottolineare come il primo problema in ordine logico sia rappresentato dalla presenza di fumi, rumori e calori che piuttosto facilmente potrebbero arrecare problemi alla vita condominiale.

Da questo punto di vista, trova applicazione l’art. 844 c.c. a mente del quale tali immissioni non possono essere impedite se superano la normale tollerabilità. Si tratta come è evidente, di un parametro normativo volutamente elastico che in relazione al condizionatore condominiale la Cassazioneord. n. 23087/2009 ha ritenuto di specificare nel limite superiore di 3 decibel al rumore di fondo proveniente da un condizionatore imponendo, che, quelli privati debbano essere installati ad una distanza di almeno 1 metro dalla finestra o balcone del vicino derogabile solo in quelle costruzioni in cui, per ragioni costruttive, essa non possa essere oggettivamente rispettata.

In caso di violazioni della normale tollerabilità così intesa è possibile chiedere la rimozione o l’arretramento del condizionatore.

Per quanto, invece, concerne l’installazione del condizionatore, più di recente la Corte di Cassazione [sentenza n. 31273,Sezione II Civile, del 24 ottobre 2022] ha avuto modo di chiarire che l’appaltatore è responsabile delle difformità dell’impianto di climatizzazione rispetto alle prescrizioni di legge e dei relativi malfunzionamenti.

Il committente può, in tali ipotesi, legittimamente rifiutarsi di adempiere anche nelle ipotesi in cui la difformità dell’impianto rispetto alle prescrizioni del Dm Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37[Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a, della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici] anche nelle ipotesi in cui dal contratto derivi la inequivoca volontà dell’appaltatore di eseguire, in qualità di nudus minister, esclusivamente un progetto realizzato da terzi.

Anche in tali ipotesi secondo i giudici, l’appaltatore “deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l’opera a regola d’arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni“. Qualora le istruzioni progettuali siano palesemente errate e siano state debitamente solo segnalate, solo nell’eventualità in cui sia obbligato ad eseguirle egli diviene nudus minister e può andare esente da responsabilità.

Da ultimo, giova sottolineare che è compito del proprietario sottoporre periodicamente a controllo l’ancoraggio dell’apparecchio al muro, in caso di negligenza, fatto salvo il caso fortuito vi è l’obbligo di risarcire il danno causato. Ferma, in ogni caso, la responsabilità penale.

Avv. TOMMASO GASPARRO

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Avv. Tommaso Gasparro

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