Il contratto di lavoro nel settore edile
L’edilizia è sicuramente un settore toccato da vicino dalle riforme e dai provvedimenti emanati negli ultimi anni, fino alla introduzione dei numerosissimi bonus fiscali e che coinvolgono in prima persona tutte le imprese del settore nella realizzazione degli interventi che ne permettono il godimento.
Date le peculiarità del rapporto di lavoro in edilizia, è necessario conoscerne i vari temi per muoversi con certezza all’interno di questo campo: instaurazione dei rapporti di lavoro, gestione delle Casse edili, contratti di lavoro utilizzabili, orario di lavoro, retribuzione, distacchi e appalto.
Iniziamo con l’analizzare il contratto di lavoro nel settore edile ovviamente per sommi capi stante la estrema complessità dell’argomento.
Il contratto di lavoro nel settore edile è un accordo tra un datore di lavoro e un dipendente che regola i diritti e i doveri delle due parti. La instaurazione del rapporto di lavoro prevede, oltre ai normali adempimenti e comunicazioni previste per tutti i settori, alcuni obblighi specifici legati alla contrattazione collettiva, alle norme in materia di prevenzione e sicurezza e alla stipulazione di particolari rapporti di lavoro (assunzioni a termine, a tempo parziale, lavoro intermittente, somministrazione ecc.).
Nel settore edile è comune stipulare contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Nel settore edilizio, secondo quanto stabilito dal CCNL siglato il 3 marzo 2022, è possibile stipulare un contratto:
- a tempo determinato, come da disposizioni del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 e della Legge 96 del 2018. Tale tipo di contratto è prorogabile al massimo fino a 12 mesi o, in casi specifici, fino a 24 mesi;
- a tempo indeterminato.
I contratti a tempo determinato vengono utilizzati per progetti specifici o lavori stagionali, mentre i contratti a tempo indeterminato sono più stabili e offrono maggiori protezioni.
In particolare, il contratto a termine previsto dal CCNL Edilizia è di 12 mesi prorogabili in maniera non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall’articolo 29 della Legge n. 341 del 1995, e anche per le seguenti specifiche condizioni:
- avvio di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile;
- proroga dei termini di un appalto;
- assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
- l’assunzione di cassaintegrati;
- assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi;
- l’assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.
- In caso di assunzione a tempo indeterminato, è riconosciuto il diritto di precedenza, entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine, abbiano prestato attività per complessivi 24 mesi.
La gestione del rapporto di lavoro in edilizia presenta aspetti particolari in materia di orario di lavoro, ferie e permessi, rilevazione delle assenze, mobilità della manodopera, appalti e subappalti, corresponsione della retribuzione.
Nello specifico, rivestono particolare importanza gli elementi variabili della retribuzione nel calcolo e nella determinazione della retribuzione da corrispondere ai lavoratori.
Le particolarità più importanti sono legate ad operai e apprendisti operai
L’attività edile è legata in particolar modo ai cantieri che per loro natura sono temporanei e soggetti a interruzioni, sospensioni.
Sono, inoltre, previste particolarità legate a vari istituti da riconoscere ai lavoratori nel corso del rapporto di lavoro.
Disposizioni particolari sono previste relativamente alle causali di licenziamento in determinati casi per gli operai dell’edilizia e al “Ticket licenziamento”.
Per gli operai riveste particolare importanza la gestione delle Casse Edili, che prevede particolari regole di iscrizione, contribuzione ed accantonamenti oltre a denunce mensili in aggiunta alle forme assicurative nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.
Particolari agevolazioni contributive sono previste per il settore edile e norme specifiche regolamentano l’assolvimento degli obblighi contributivi in caso di assenze non giustificate dal lavoro del personale operaio.
L’aspetto contributivo previdenziale e assistenziale nel rapporto di lavoro in edilizia presenta alcune specificità soprattutto con riferimento all’intervento della cassa integrazione, nella quantificazione dell’imponibile contributivo, nella possibilità di usufruire di una parziale decontribuzione e con riferimento agli obblighi nei confronti delle casse edili.
Le prestazioni previdenziali e assistenziali in caso di assenza, in edilizia, sono a carico di vari soggetti (INPS, INAIL, Casse Edili, datori di lavoro) i quali intervengono sulla base di normative di legge e di normative contrattuali a livello nazionale e territoriale che non sono uniformi in quanto possono differenziarsi a livello provinciale o regionale.
Nel settore edile, infine, la sicurezza sul lavoro è di fondamentale importanza.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire un ambiente di lavoro sicuro e ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti sul lavoro.
Il contratto di lavoro dovrebbe includere disposizioni sulla sicurezza sul lavoro e sull’assicurazione del dipendente.
Il ruolo principale del datore di lavoro nel garantire la sicurezza sul lavoro nel settore edile è quello di fornire un ambiente di lavoro sicuro e di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti e lesioni sul posto di lavoro.
Da queste brevi informazioni è facilmente arguibile come il settore dell’edilizia sia un settore e un mondo in continua evoluzione, con una normativa che interviene costantemente a tutela –in primis– del lavoratore.
Avv. TAMARA MOIRA AGOSTINO
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