Lug 5, 2024 | Sicurezza Cantieri

IL GEOMETRA PUO’ PERDERE IL DIRITTO AL COMPENSO?

Sovente la qualifica di direttore dei lavori è affidata dalle parti ad un geometra che può, anche essere contestualmente, progettista dei lavori da svolgere.

In caso di gravi vizi e difformità dell’opera appaltata il compenso del professionista va sempre riconosciuto? E in che rapporto questo si pone con il compenso spettante all’impresa appaltatrice?

Alle spinose domande in questione ha fornito risposta la Corte di Cassazione sez. II nella sentenza n. 1004 del 20/01/2021. Va in primo luogo chiarito come in questo importante arresto giurisprudenziale, la Nomofilachia abbia chiarito e ribadito l’autonomia del contratto d’opera professionale stipulato con il professionista rispetto a quello d’appalto stipulato dal committente con la ditta appaltatrice.

Ciò, equivale ad affermare che è non vi è alcun automatismo tra la corresponsione del corrispettivo alla ditta e quello al professionista (nel caso di specie geometra) ben potendo al riconoscimento in misura ridotta del primo corrispondere l’assenza totale di tale diritto in relazione al professionista.

Che è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie in cui i giudici di merito avevano riconosciuto alla ditta una riduzione del compenso in virtù dei gravi vizi e delle gravi difformità dell’opera appaltata, negando tuttavia l’esistenza di alcun diritto al compenso per il professionista attesa la totale mancanza di utilitas della prestazione professionale in sé resa e ritenendola al di là di ogni parametro di diligenza e di professionalità secondo le legesartis, in relazione al contenuto degli obblighi correlati all’incarico di direzione dei lavori ricevuto dai committenti dell’opera e alle gravi violazioni riscontrate.

Si pone tuttavia un problema ulteriore: il geometra, nel caso di specie, ha pur sempre svolto un’opera in esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive per cui in caso di risoluzione di quell’accordo se non gli viene riconosciuto il diritto al compenso avrebbe perlomeno titolo a sollevare la questione della restituzione del corrispettivo dell’opera prestata.

E’ il tema che, in Francia, è indicato come quello della restitutionimparfaite che si realizza tutte le volte in cui non è possibile una restituzione in natura dovendo optarsi per una per equivalente.

Ebbene, nel caso del contratto d’opera, vi è una disciplina specifica della risoluzione per inadempimento (art. 1668 c.c.) molto più stringente di quella ordinaria in materia contrattuale; ciò secondo autorevole dottrina limita l’applicazione del rimedio demolitivo del contratto a casi in cui l’opera sia del tutto inadatta; la completa inutilità della prestazione concretamente effettuata rispetto agli accordi negoziali in quest’ottica ricostruttiva giustifica, in caso di risoluzione, la naturaex uno latere delle restituzioni.

Il geometra pertanto, o qualsiasi altro professionista coinvolto, potrà non solo vedersi negato il diritto al compenso come statuito dalla Cassazione, ma non potrà neppure pretendere la restituzione per equivalente dell’opera prestata nei casi più gravi di inadempimento tali da giustificare la risoluzione del contratto d’opera.

Avv. TOMMASO GASPARRO

– Studio Legale Gasparro –

Via Comelico – Milano –

Pec: tommaso.gasparro@coalarino.legalmail.it

Consulenze online via Skype: Tommaso Gasparro

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