In base all’art. 2 della legge n. 39 del 1989, per svolgere l’attività di mediatore occorre possedere una serie di requisiti, attinenti in particolare al possesso del diploma, alla formazione professionale e all’assenza di cause ostative quali il fallimento o la condanna per alcuni determinati reati.
In origine, il possesso di tali requisiti era il presupposto per l’iscrizione nel ruolo dei mediatori (più precisamente, “degli agenti di affari in mediazione”) tenuto dalle CCIAA. Oggi tale ruolo è stato soppresso, per espressa disposizione del d.lgs. 59 del 2010. Attualmente, pertanto, la presentazione di una SCIA alla competente Camera di Commercio accompagnata dalle apposite autocertificazioni; l’assolvimento di tale obbligo dà diritto all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nel REA a seconda che l’attività sia esercitata in forma societaria o individuale.
L’esercizio dell’attività di mediatore senza iscrizione in questi registri costituisce esercizio abusivo dell’attività di mediatore con la conseguente irrogazione di una sanzione amministrativa da parte della competente Camera di Commercio della sanzione pecuniaria prevista primo comma dell’art. 8 della legge n. 39/1989 sopra citata, sanzione che consiste nel pagamento di una somma da € 7.500 a € 15.000.
Ma non basta.
In caso di reiterazione della condotta, la Camera di Commercio è tenuta a presentare apposita denuncia all’Autorità Giudiziaria competente in quanto la fattispecie configura il reato di cui all’art. 348 c.p., ovvero l’esercizio abusivo di una professione punito con la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 50mila euro.
Tale quadro si completa, da un punto di vista civilistico, con l’applicazione dell’art. 2231 c.c. che prescrive l’impossibilità di agire in giudizio per il pagamento del compenso e conl’art. 6 l. 3 febbraio 1989, n. 39, ai sensi del quale “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli“.
Secondo la Corte di Cassazionesez. II n. 4019 del 09/02/2023, l’obbligo di iscrizione è una norma imperativa e, come tale, inderogabile pattiziamente; il contratto conclusione in violazione di tale disciplina è affetto da nullità rilevabile ex officio.
Soprattutto, nel citato arresto, la Nomofilachia ha chiarito che il fatto dell’iscrizione debba essere escluso dal novero di quelli per i quali trova applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. con il conseguente obbligo per il giudice di verificare l’iscrizione del mediatore anche indipendentemente dalla circostanza che il cliente abbia sollevato l’eccezione.
Non si può dimenticare, tuttavia, il diverso principio espresso dalla stessa Corte di Cassazione, sez. II, n. 20556 del 19/07/2021.
E’ pertanto opportuno procedere, indipendentemente da ogni altra contestazione nel merito, alla verifica dell’iscrizione del mediatore che chiede il compenso consultando i Registri tenuti presso la Camera di Commercio. Il mediatore dal canto suo dovrà ,prudentemente, sempre fornire prova dell’iscrizione salvo rischiare di non vedersi riconosciuto il diritto alla provvigione anche in ipotesi di esito positivo.
Avv. TOMMASO GASPARRO
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