Giu 24, 2025 | Le nostre News, Edilizia

Installazione del ponteggio davanti all’attività commerciale e perdita di fatturato

Le scelte legislative degli ultimi decenni che hanno privilegiato bonus e agevolazioni per ristrutturazioni edili, da ultimo, e con effetti ancor più rilevanti il Superbonus 110, ha determinato una proliferazione superiore alla norma di cantieri edili riportando al contempo in auge temi e problemi giuridici che parevano ormai essere sopiti negli annali di giurisprudenza.

Tra di essi, spicca per importanza quello del rapporto tra installazione dei ponteggi edili e danni arrecati ad attività commerciali asseritamente danneggiate da detta installazione. Il quadro sistematico è complesso e impone un’analisi che tenga conto della diversa natura delle fattispecie coinvolte nella realtà quotidiana.

Va in primo luogo chiarito che, in tutti i casi di ristrutturazioni di facciate, interventi sul tetto o anche di piccoli interventi di pulizia e tinteggiatura di pareti alte, l’installazione di un ponteggio è obbligatoria.

La casistica concreta può essere ricondotta a due macrocategorie: il primo caso è quello del titolare di una attività commerciale e condomino, ad esempio, che lamenti di essere danneggiato dall’installazione di ponteggi installati dinanzi al suo negozio per la necessità di svolgere lavori edili all’edificio condominiale.

Da questo punto di vista, la norma regolante la fattispecie deve essere individuata nell’art. 843 c.c. a mente del quale il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo al fine di consentire la riparazione di un bene comune o di proprietà esclusiva del vicino.

Secondo un importante precedente giurisprudenziale [cfr. Trib. Vasto n. 305/2022] l’art. 843 c.c. è applicabile anche al condominio; soggetto obbligato a risarcire i danni derivanti dall’oscuramento dell’insegna e dell’ingresso al negozio non è, ovviamente, la ditta appaltatrice in quanto non si fa riferimento ad ipotesi di ritardi o negligenze nella procedura di installazione, ma il condominio stesso per il semplice fatto di aver occupato il bene.

In questo caso, tuttavia, la norma non parla di risarcimento dovuto, ma di semplice indennizzo e se, come nel caso in esame, la giurisprudenza ritiene talvolta che la corresponsione e quantificazione debba avvenire in automatico, anche in assenza di allegazione e prova del danno, volgendo lo sguardo secondo una prospettiva più generale si svela la presenza di orientamenti contrastanti sul punto.

Numerose sono le sentenze [ex permultisTribunale di Sassari n. 1154/2022, Tribunale di Palermo n. 1689/2023] che, condivisibilmente, richiedono prova di un danno specifico e concreto negando qualsiasi automatismo risarcitorio.

Il problema, come accennato in premessa, non si esaurisce, tuttavia, in questa casistica.

Quid iuris se l’imprenditore commerciale danneggiato non è condomino ma un semplice conduttore e, pure, dichiari di aver subito un danno dall’installazione di un ponteggio rimasto inattivo per lungo tempo?

In questi casi, la responsabilità del condominio o della ditta appaltatrice trova il proprio fondamento nell’art. 2043 c.c. ed è pacifico, in tali ipotesi, la necessità di allegare e provare dettagliatamente i danni subiti che verranno risarciti per intero, anche se non in maniera automatica, e non con un semplice indennizzo[per un significativo riscontro di merito si veda Trib. Milano n. 5904/2021].

Avv. TOMMASO GASPARRO

– IUVANTStudio Legale

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Pec: tommaso.gasparro@coalarino.legalmail.it

Consulenze online via Meet: Tommaso Gasparro

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