Lavorare in sicurezza in quota, ponteggi e parapetti

Con lavoro in quota, come ricordato in molti nostri articoli dedicati a questa particolare tipologia di lavori, si intende (art. 107, D.Lgs. 81/2008) l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Se l’esecuzione di lavori in quota richiede che siano valutati preliminarmente i rischi e che siano adottate misure di prevenzione e protezione, un documento che può favorire una corretta analisi, valutazione e scelta delle misure da parte delle figure responsabili in materia di sicurezza, è il “ Vademecum tecnico – Lavori in quota” della Regione Liguria, presentato il 22 giugno 2023 a Genova come risultato di un Tavolo tecnico in materia edile con varie realtà del territorio. Un documento che presenta “gli standard tecnici e le indicazioni, contenute nelle circolari ministeriali, nella normativa tecnica e nei documenti di buona pratica, in relazione alle più diffuse misure di sicurezza contro la caduta dall’alto”.

Abbiamo già presentato il documento soffermandoci sulla verifica del piano di posa e sui sistemi di protezione individuale anticaduta.

Oggi l’articolo affronta, sempre partendo dal contenuto del vademecum, i seguenti argomenti:

Vademecum sui lavori in quota: parapetto dell’ultimo impalcato

Il vademecum ricorda che il parapetto dell’ultimo impalcato del ponteggio “nella configurazione attualmente prevista dai libretti ha la funzione di proteggere esclusivamente i lavoratori che si trovino sullo stesso impalcato”. E laddove, in seguito alla valutazione dei rischi (D. Lgs. 81/2008, art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota) “si intenda utilizzare il parapetto dell’ultimo impalcato, quale dispositivo di protezione collettiva anti-caduta per i lavoratori sulla copertura, lo stesso deve essere fatto oggetto di progettazione in applicazione dell’art. 133 D. Lgs. 81/2008” ( Circolare Min. Lavoro n. 29/2010).

Si indica poi che con il progetto, specifico per ogni realizzazione, “deve esserne definita la geometria e verificata la resistenza e stabilità nei riguardi delle azioni derivanti dalla funzione di arresto caduta per i lavoratori in copertura; azioni che si sommano a quelle già previste dal libretto”.

Si segnala che, ferme restando le valutazioni riservate al professionista incaricato della redazione del progetto, “utili riferimenti per stabilire la geometria del parapetto, ed in particolare la distanza fra i correnti, nonché le azioni derivanti dall’urto del lavoratore in caduta, possono rinvenirsi – sebbene la stessa non trovi diretta applicazione ai ponteggi – nella norma UNI EN 13374 ‘Sistemi temporanei di protezione dei bordi’” (nel Vademecum se ne parla nel capitolo 4 – Parapetti prefabbricati).

Qui sono definite, tra l’altro, “le caratteristiche prestazionali dei parapetti di bordo in ragione della pendenza della copertura e dell’altezza di caduta del lavoratore”.

Si indica poi che nello stabilire i requisiti del parapetto “devono essere definiti, oltreché la distanza massima fra i correnti, realizzabile anche con l’interposizione di una rete anti-caduta adatta alla posa verticale” (nel capitolo 3 si parla di reti anti-caduta), “l’eventuale irrigidimento della struttura ed implementazione degli ancoraggi, anche larghezza e quota dell’impalcato rispetto alla gronda”.

E per quest’ultimo requisito “pare utile il riferimento a quanto prescritto dall’art. 146 D. Lgs. 81/2008, contenendo la sottomissione dell’impalcato ad un massimo di 50 cm dalla quota di gronda”.

Vademecum sui lavori in quota: distanza dalla muratura servita

Riguardo alla distanza dalla muratura (paragrafo 1.7) si segnala che il ponteggio “deve essere allestito in modo che l’impalcato sia ben accostato all’opera servita e vincolato al fine di impedire gli spostamenti”.

In particolare, per l’esecuzione dei lavori di finitura, “è consentito un distacco massimo di 20 cm tra il piano di calpestio ed il prospetto”.

Laddove tale distanza massima “non possa essere rispettata per esigenze di lavoro o per le particolari caratteristiche dei luoghi, deve essere disposto un parapetto normale con arresto al piede anche fra i montanti interni”.

Vademecum sui lavori in quota: rimozione temporanea dei parapetti

Il comma 6 dell’art. 111 del D.Lgs. 81/2008 indica che ‘il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati’.

Con riferimento a questo articolo, sempre al paragrafo 1.7 del Vademecum, si indica che la temporanea rimozione del parapetto interno o di parti di esso “rende indispensabile l’adozione di misure di sicurezza equivalenti ed efficaci” come “l’assicurazione in trattenuta del lavoratore mediante dispositivi di protezione individuali (imbragatura, cordini, moschettoni, ecc.) a parti stabili dell’opera provvisionale ovvero a linea vita”.

Inoltre “l’accesso alla zona del ponteggio ove è stato rimosso il parapetto è limitato, mediante barriere e segnalazioni, ai soli lavoratori direttamente impegnati nella lavorazione, muniti dei necessari dispositivi di protezione”.

Rimandando alla lettura integrale del vademecum tecnico, riportiamo alcune delle diverse fonti a cui il documento rimanda in relazione ai temi trattati:

fonte (puntosicuro.it)

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