Di pari passo all’evoluzione tecnologica, anche la pubblicità per una impresa edile acquisisce nuove forme e canali.
Un esempio emblematico è la pubblicazione, su brochure pubblicitarie e/o social media e siti internet di foto ritraenti immobili di proprietà di terzi oggetto di intervento di ristrutturazione.
Tale prassi è lecita? E’ necessario il consenso del proprietario del bene ritratto?
La questione non è da sottovalutare se è vero com’è vero che il diritto all’immagine della persona può pacificamente essere sfruttato per finalità di lucro, previo consenso del titolare. Un utilizzo non autorizzato, in questi casi, giustifica il risarcimento del danno da parte del responsabile.
Per ciò che riguarda i beni, la giurisprudenza in relazione alla pubblicazione, a fini di lucro, di una serie di immagini ritraenti il David di Michelangelo ha statuito la necessità di una previa acquisizione del consenso del proprietario o affidatario del bene.
Il Tribunale di Firenze dell’11 aprile 2022 ha chiarito l’illegittimità di tale utilizzo da parte di una impresa privata a fini commerciali giungendo a tale conclusione a seguito dell’interpretazione degli artt. 107 e 108 del d.lgs. n.42/2004 da cui scaturisce un diritto di sfruttamento dell’immagine dei beni culturali la cui lesione può essere tutelata in sede giudiziaria.
Già nel 2017, invero, il Tribunale di Palermo del 21 settembre 2017 aveva ribadito il medesimo principio in occasione della riproduzione non autorizzata dell’immagine del Teatro Massimo del capoluogo siciliano in una campagna pubblicitaria realizzata da un istituto di credito.
Proprio prendendo spunto da queste decisione, si sono levate voci favorevoli all’estensione dei medesimi principi anche ai beni privati per mezzo di una applicazione analogica (art. 12 preleggi c.c.) delle disposizioni normative in esame e, la questione, ancora dibattuta, è giunta all’attenzione della Corte di Cassazione.
Nella pronuncia dellasez. III Civile, ordinanza 26 settembre – 29 ottobre 2019, n. 27613la Corte ha chiarito che nel caso in cui le immagini fotografiche ritraenti una privata dimora siano realizzate senza porre in essere una lesione della riservatezza dei proprietari, sono perfettamente lecite essendo limitata ai i soli beni culturali una privativa di sfruttamento economico.
Allo stato dell’arte[1], pertanto, la prassi di realizzare immagini da utilizzare a scopo pubblicitario di beni privati da parte delle imprese edili pubblicandole in rete o in cataloghi cartacei sottostà all’unico limite del rispetto della riservatezza dei proprietari.
Avv. TOMMASO GASPARRO
– Studio Legale Gasparro –
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[1] Per completezza va segnalata la diversa, benchè più risalente, soluzione adottata nella pronuncia Corte di Cassazione sent. 11-08-2009, n. 18218, che ha riconosciuto addirittura ai proprietari di una nota barca a vela (quindi di un bene “non culturale”) il diritto al risarcimento del danno per il non autorizzato sfruttamento (da parte di terzi) dell’immagine di detto bene non culturale a fini commerciali.
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