Il massetto è, come noto, lo strato di supporto per pavimenti che ha come scopo principale quello di ripartire i carichi; un’opera molto importante che, può, tuttavia, in caso di esecuzione non a regola d’arte dare origine a controversie di natura giudiziaria di non scarsa rilevanza.
Il problema giuridico che si pone è, in estrema sintesi, il seguente: l’eventuale cedimento del massetto è un vizio rilevante ai sensi dell’art. 1667 c.c. o dell’art. 1699 c.c.?
La differenza non è di scarso rilievo dato che considerarla una semplice difformità o un vizio impone il rispetto del limite temporale dei due anni dalla consegna; se, invece, viene considerato un difetto della costruzione che determina la rovina parziale o totale della costruzione il termine si amplia raggiungendo i 10 anni dal compimento dell’opera.
Va da sé, che l’adesione all’una o all’altra interpretazione non è irrilevante ben potendo l’inquadramento nella fattispecie dell’art. 1667 c.c determinare il rigetto di una richiesta di risarcimento avanzata, ad esempio, dopo 5 anni dalla consegna.
Questa scelta, discutibile, è stata, ad esempio, adottata dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza del 25 settembre 2007 che ha rigettato la richiesta dell’appaltante una volta accertata l’esecuzione non a regola d’arte del massetto.
In realtà, ad avviso della Corte di Cassazione, secondo un orientamento consolidato, i gravi difetti di costruzione, i quali danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 cod. civ., non si identificano semplicemente con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell’edificio, espressamente previsti dalla citata norma, ma possono consistere in tutte le alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell’opera (e dunque non necessariamente la sua interezza), incidano sulla struttura e sulla funzionalità globale, menomando apprezzabilmente il godimento dell’opera medesima da parte di chi ha diritto di usarne.
Pertanto, il vizio rileva anche se relativo ad elementi non strutturali della costruzione, come rivestimenti o pavimentazione.
Sul punto si veda quanto disposto, ad esempio, da Cass. civ. sez. II, 4 ottobre 2011 n. 20307, Cass. civ. sez. II, 6 febbraio 2009 n. 3040 o Cass. civ. sez. II, 28 aprile 2004 n. 8140.
Può dunque, e conclusivamente, affermarsi che in caso di esecuzione non a regola d’arte del massetto si applichino i principi sanciti dall’art. 1669 c.c. ben più rigorosi per l’impresa e più garantista riguardo alla posizione del committente.
Avv. TOMMASO GASPARRO
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