Obblighi informativi dell’agente immobiliare

Marzo 5, 2026

IL CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI MILANO.

In passato abbia analizzato una tendenza in atto nella giurisprudenza finalizzata ad ampliare la responsabilità del mediatore immobiliare soprattutto in relazione agli obblighi informativi su di lui gravanti https://ristrutturando.net/verso-unampliamento-della-responsabilita-dellagente-immobiliare/

Tali tendenze incontrano ovviamente dei controlimiti e un esempio ne è la recente pronuncia del Tribunale di Milano n. 1688 del 26/02/2026.

Nel caso di specie un agente immobiliare era stato convenuto in giudizio a seguito della scoperta, da parte del cliente – promissario acquirente dell’immobile oggetto di mediazione – della presenza di amianto sul tetto.

E’ da premettere che l’agenzia aveva prontamente trasmesso alla cliente idonea documentazione comprovante il carattere non pericoloso dell’amianto, tra l’altro regolarmente censito, non pericoloso e monitorato annualmente.

Ciò nonostante, la promissaria acquirente si rifiutava di procedere alla stipula del contratto preliminare e citava, anzi, l’agenzia chiedendo le restituzione di quanto versato a titolo di provvigione in base all’assunto che quel diritto non fosse mai sorto in uno alla doglianza in merito alla violazione da parte dell’agenzia degli obblighi informativi.

Quanto al primo aspetto, nel solco di consolidata giurisprudenza di legittimità, la corte di merito meneghina rigetta la domanda attorea atteso che le parti avevano espressamente statuito che la proposta negoziale si sarebbe perfezionata in vincolo negoziale al momento della conoscenza, da parte del proponente dell’accettazione del venditore con conseguente individuazione in quel momento temporale dell’insorgenza del diritto alla provvigione del mediatore in quanto il preliminare è, indubbiamente, vincolo giuridico abilitante ciascuna delle parti ad agire per l’esecuzione del contratto [cfr. Cass. 24 gennaio 2024, n. 2359].

Quanto al tema dell’ampiezza degli obblighi informativi del mediatore, premettendo che devono essere qualificate come regole di condotta e non di validità – per ciò stesse inidonee a determinare una caducazione del vincolo negoziale – nel caso di specie secondo il Tribunale, l’inoffensività della salute per l’amianto e l’essersi l’agenzia prontamente adoperata al fine di verificare la questione rende del tutto infondata la richiesta da parte attrice giusta la necessità che il mediatore si limiti a non dire cose non veritiere espresso da Cass. 11 dicembre 2023, n. 34503.

Avv. TOMMASO GASPARRO

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