Come già chiarito nei mesi scorsi, a partire dal 1 ottobre 2024 le imprese dovranno essere in possesso della patente a crediti, detta anche patente a punti in virtù di quanto disposto dall’art. 29 comma 19 del d.l. n. 19/2024 convertito con l. n. 56/2024.
Passaggio indispensabile, e per ciò particolarmente atteso dagli operatori del settore, è l’emanazione dei decreti attuativi di dettaglio che specificano quanto previsto nella legge al fine di consentire l’effettiva operatività del sistema come delineato dal legislatore.
La prima bozza è già stata presentata alle parti sociali e contiene importanti novità.
In primo luogo per quanto riguarda il punteggio: i crediti per le imprese dai 30 iniziali potranno arrivare fino a 100 in base alla data di iscrizione alla camera di commercio (quelle “storiche” avranno fino a 30 punti in più). Ogni azienda, inoltre, se ne vedrà assegnare uno per ciascun biennio successivo al rinnovo dell’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’Organismo Paritetico iscritto al repertorio nazionale.
Nel dettaglio, si distingue tra crediti base: 30 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente, crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi e crediti ulteriori: fino a 40 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Questi ultimi possono essere assegnati per possesso di specifiche certificazioni di qualità in materia di salute e sicurezza, adozione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, investimenti nella formazione dei lavoratori, soprattutto per lavoratori stranieri e, infine, per Riconoscimento della riduzione del tasso INAIL “oscillazione per prevenzione” (OT23).
Confermato, invece, l’importo delle decurtazioni.
Interessante sottolineare quanto previsto in tema di sospensione cautelare: ai sensi dell’art. 3 del decreto, infatti, può essere adottata dall’Ispettorato del Lavoro in caso di infortuni gravi, imputabili almeno a colpa grave del datore di lavoro (acquisendo elementi istruttori anche da altri organi accertatori), che abbiano causato la morte o un’inabilità permanente di uno o più lavoratori.
La durata della sospensione può arrivare fino a 12 mesi, tenendo conto della gravità dell’infortunio e delle violazioni in materia di salute e sicurezza ad esso collegate. Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (comma 3).
In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro può provvedere alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione (comma 4).
Non resta, a questo punto, che seguire le ulteriori vicende normative da qui al 1 ottobre, data in cui il sistema diventerà operativo.
Avv. TOMMASO GASPARRO
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