Per realizzare la copertura invernale della piscina è necessario il permesso di costruire
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, con cui l’imputato era stato condannato per avere realizzato, senza permesso di costruire, una struttura di copertura di una preesistente piscina ed una casetta in legno, la Corte di Cassazione (sentenza 7 gennaio 2019, n. 342) – nel respingere la tesi difensiva secondo cui si trattava di opera diretta a soddisfare esigenze temporanee, e quindi non assoggettata a permesso di costruire – ha diversamente ribadito che la copertura della piscina, richiamando consolidata giurisprudenza, la sentenza impugnata ha giustamente escluso che si trattasse di opera destinata a soddisfare esigenze meramente temporanee, posto che la copertura di una piscina realizzata e utilizzata stagionalmente, costituisce intervento edilizio soggetto a permesso di costruire, atteso che in materia edilizia, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del p.d.c. la realizzazione di un manufatto, l’asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dal suo carattere stagionale, ma deve ricollegarsi alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione.
Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare che con l’entrata in vigore del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 che apporta modifiche al d.p.r. 380/2001, scompaiono definitivamente la DIA, la super DIA e la CIL. Restano in piedi 5 titoli abilitativi: a) edilizia libera (senza necessità di alcun titolo); b) CILA (comunicazione inizio attività asseverata); c) SCIA (segnalazione certificata di inizio attività); d) super SCIA (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire); e) PdC (Permesso di costruire).
Sarà utile ricapitolare cosa prevedono i singoli titoli abilitativi.
Come previsto dall’art. 6 della nuova versione del dpr 380/2001 sono realizzabili in edilizia libera, e quindi senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a); b) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; c) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; f) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; g) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale; h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; i) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; j) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Occorre tuttavia rispettare le norme relative a: a) antisismica; b) sicurezza; c) antincendio; d) questioni igienico-sanitarie; e) efficienza energetica; f) tutela dal rischio idrogeologico; g) codice dei beni culturali e del paesaggio.
Sono realizzabili mediante la SCIA (segnalazione certificata inizio attività) i seguenti interventi: a) interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio; b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che: 1) non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; 2) non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti; 3) limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso, non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. 42/2004; d) le varianti a permessi di costruire che: 1) non incidono su parametri urbanistici e volumetrie; 2) non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia; 3) non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (d.lgs. 42/2004); 4) non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Inoltre, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 380/2001, sono “interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.
Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire. In particolare, come previsto dall’art. 10 del d.p.r. 380/2001, gli interventi soggetti a permesso di costruire sono i seguenti: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica gli interventi di ristrutturazione edilizia che: 1) portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; 2) comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti; 3) limitatamente alle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004.
Gli interventi non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire (artt. 6, 10 e 22 del d.p.r. 380/2001) sono realizzabili previa CILA (comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato). In particolare, l’interessato trasmette al Comune l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato. Il tecnico attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio. La comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. Devono comunque essere rispettate le prescrizioni di: a) strumenti urbanistici regolamenti edilizi; b) disciplina urbanistico-edilizia; c) norme antisismiche; d) norme di sicurezza; e) norme antincendio; f) norme igienico-sanitarie, norme sull’efficienza energetica, norme sulla tutela dal rischio idrogeologico; g) codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).
Tanto premesso, nel caso in esame, l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per avere realizzato, senza permesso di costruire, una struttura di copertura di una preesistente piscina ed una casetta in legno. Ricorrendo in cassazione, l’imputato aveva sostenuto che i giudici di merito sarebbero incorsi in errore, in quanto non avrebbero tenuto conto dell’art. 6, comma 1, lett. e quinquies), d.P.R. 380 del 2001, quale introdotto dall’art. 3, d.lgs. 222 del 2016 e applicabile retroattivamente ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., trattandosi di norma integrativa del precetto penale. In particolare, per la citata disposizione costituiscono interventi non assoggettati al rilascio del titolo abilitativo «le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali», e le opere oggetto di processo sarebbero riconducibili a tale categoria, anche in analogia ad alcuni manufatti (il gazebo ed il pergolato) indicati nel glossario delle attività di edilizia libera approvato ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 222 del 2016.
La Cassazione, nell’affermare il principio di cui sopra, ha respinto la tesi difensiva e, per quanto qui di interesse, ha escluso, con riferimento alla copertura della piscina, che si trattasse di opera destinata a soddisfare esigenze meramente temporanee, posto che la copertura era stata realizzata, e veniva in concreto utilizzata, stagionalmente, tutti gli anni, durante i mesi meno caldi. Di fatti, ricordano i Supremi Giudici, in materia edilizia, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l’asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dal suo carattere stagionale, ma deve ricollegarsi – a mente di quanto previsto dall’art. 6, comma secondo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, come emendato dall’art. 5, comma primo, D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella I. n. 73 del 2010) – alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione (Cass. pen., Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, A. e a., CED Cass. 267759; Id., Sez. 3, n. 34763 del 21/06/2011, B., CED Cass. 251243). Contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, concludono dunque i Giudici di legittimità, la giurisprudenza formatasi in materia di opere stagionali ha sempre riguardato casi analoghi a quello di specie, vale a dire opere destinate ad essere ciclicamente utilizzate (mediante installazione e successivo smontaggio) in talune stagioni dell’anno.
Da qui, dunque, l’inammissibilità del ricorso.
La decisione in sintesi
Riferimenti normativi:
Art. 44, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
- lgs. 25 novembre 2016, n. 222
Cassazione penale, sezione III, sentenza 7 gennaio 2019, n. 342
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