Giu 16, 2025 | Le nostre News, Edilizia

Posa di mattonelle: quando manca (letteralmente) il pavimento sotto i piedi

La posa delle piastrelle a pavimento o a parete è regolata dalla norma UNI 11493 che individua criteri adeguati in materia di scelta dei materiali, progettazione, installazione, impiego e manutenzione oltre a specificare le soluzioni da adottarsi per assicurare il raggiungimento di un alto livello qualitativo e il suo mantenimento nel tempo.

Tale regolamentazione non ha valore di legge né formale né sostanziale, ma costituisce, in ogni caso, il parametro tecnico di riferimento nella stesura dei capitolati d’appalto oltre ad essere il riferimento al quale parametrare, nel corso di eventuali perizie resesi necessarie in un contenzioso, la condotta dell’appaltatore al fine di giudicare in merito allo svolgimento dei lavori a regola d’arte.

Poste queste doverose premesse, quid iuris nel caso di difetti e vizi dell’operazione di posa di mattonelle a pavimento?

Il problema non è di secondaria importanza posto che la Corte di Cassazione con la sent. n. 15846/17 del 26.06.2017 ha chiarito che, nell’ipotesi in cui, solo un parte – anche piccola – delle mattonelle risultati difettate per la presenza di crepe e avvallamenti provocando un danno visibile di modesta entità il committente al diritto al risarcimento che può essere quantificato nei costi da sostenere per il completo rifacimento della pavimentazione qualora l’errore, a monte, sia grave coinvolgendo ad esempio la errata realizzazione del massetto sottostante. In questi casi, pur esteticamente limitato, il difetto di costruzione può essere normativamente considerato grave ed essere fonte di responsabilità della ditta appaltatrice.

Ma attenzione, le conseguenze giuridiche posso essere molto sorprendeti, anche in relazione al collegato contratto di compravendita delle piastrelle propedeutico e preliminare all’installazione.

Vendere o acquistare mattonelle che presentino un grado di durezza inferiore rispetto a quella dovuta per quelle destinate a pavimentazione secondo le normative europee integra una ipotesi di aliud pro alio.

Secondo i Giudici di Legittimità [cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 16 luglio – 26 settembre 2013, n. 22113], infatti, “In tema di vendita, è configurabile la consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all’uso che abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto (Cass. nn. 26953/08, 5066/07 e 9227/05)”.

Avv. TOMMASO GASPARRO

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