Prova dell’omessa formazione del dipendente in nero: vale l’intervista dell’ispettore al lavoratore
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale aveva condannato il gestore di un ristorante per aver omesso di “formare” un dipendente “in nero”, utilizzando come prova le dichiarazioni rese all’ispettore di vigilanza dal lavoratore non assicurato, la Corte di Cassazione (sentenza 10 ottobre 2019, n. 41600) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui le dichiarazioni ricevute dal lavoratore da parte dell’ispettore non potevano essere utilizzabili in quanto non debitamente verbalizzate – ha diversamente affermato che l’utilizzabilità della testimonianza dell’ispettore di vigilanza deve ritenersi riferita anche alle reazioni del lavoratore rispetto alle sollecitazioni finalizzate a verificare, in assenza di riscontri documentali, la conoscenza da parte dello stesso delle informazioni sulla sicurezza che avrebbe dovuto ricevere dal datore di lavoro.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI | |
Conformi | Cass. pen. sez. II, 18/06/2015 n. 38149 |
Difformi | Non si rinvengono precedenti |
Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare che l’art. 36, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sotto la rubrica «Informazione ai lavoratori», prevede che “1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”.
L’art. 195, c.p.p., oggetto della censura difensiva, sotto la rubrica «Testimonianza indiretta», prevede che “1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre. 2. Il giudice può disporre anche di ufficio l’esame delle persone indicate nel comma 1. 3. L’inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l’esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale. 6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. 7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame”.
Tanto premesso, nel caso in esame, Tribunale aveva condannato il gestore di ristorante, ritenendolo colpevole del reato di cui all’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, perché non aveva provveduto affinché una propria dipendente, assunta “in nero”, ricevesse, al momento della sua effettiva ammissione al lavoro quale aiuto cameriera, un’adeguata informazione su una pluralità di aspetti (ovvero: sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, connessi all’attività d’impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 81 del 2008; e infine sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, nonché del medico competente). Ricorrendo in Cassazione, l’imputato sosteneva l’inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato dell’ispettore di vigilanza, la quale aveva illegittimamente deposto su quanto appreso dalla lavoratrice assunta “in nero”, la quale peraltro aveva genericamente riferito di svolgere l’attività di cameriera nel ristorante, senza essere in grado di rispondere alle domande dell’ispettore circa i rischi per la salute e la sicurezza, le procedure di primo soccorso e i nominativi delle varie figure di riferimento.
La Cassazione, nel disattendere la tesi difensiva, ha respinto il ricorso. In particolare, ha rilevato il Tribunale, nel procedere sia pur sinteticamente alla ricostruzione dei fatti di causa, aveva richiamato la deposizione dell’ispettore del lavoro, da cui era emerso che, al momento del sopralluogo presso il ristorante gestito dall’imputato, era presenta la lavoratrice, la quale, pur essendo stata avviata al lavoro, peraltro senza il rispetto delle prescritte formalità, non aveva ricevuto le informazioni relative ai rischi per la salute e alla sicurezza sul lavoro, alle procedure di primo soccorso, alla lotta antincendio e all’evacuazione dei luoghi di lavoro, oltre che sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. Tale accertamento era scaturito dall’attività di controllo dell’ispettore, il quale non si era limitato a una verifica formale, ma aveva operato una sorta di “intervista” alla lavoratrice sulle conoscenze in suo possesso, ricevendo da ciò conferma del fatto che la stessa, non solo sul piano formale, non era stata edotta delle informazioni previste dall’art. 36 comma 1 del d. Igs. n. 81 del 2008. Dunque, oltre a non esservi traccia documentale delle notizie prima indicate, la lavoratrice aveva in ogni caso mostrato di non averne un’adeguata conoscenza, palesando incertezze su alcune domande esplorative, tipo quella sulla ubicazione degli estintori del locale ricettivo dove ella lavorava come cameriera.
Alla luce di tale controllo, la Cassazione ha quindi affermato che il giudizio di responsabilità dell’imputato era stato fondato non sulle dichiarazioni de relato dell’ispettore, ma solo su contenuti narrativi derivanti da una percezione diretta del teste, ciò in sintonia con il condiviso orientamento di legittimità (cfr. Cass. pen. sez. II, n. 38149 del 18/06/2015), secondo cui il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria non riguarda i dati di fatto direttamente percepiti dall’agente, tra i quali sono stati ricompresi anche gli stati emotivi delle persone osservate, per cui l’utilizzabilità della testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria deve ritenersi a maggior ragione riferita anche alle reazioni della lavoratrice rispetto alle sollecitazioni finalizzate a verificare, in assenza di riscontri documentali, la conoscenza da parte della stessa delle informazioni sulla sicurezza che avrebbe dovuto ricevere dal datore di lavoro.
Si tratta di decisione che merita di essere condivisa, ponendosi in linea di continuità con un orientamento della S.C. di Cassazione ormai più volte ribadito, secondo cui il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria riguarda solo le dichiarazioni rese da persone che avrebbero potuto essere assunte come testimoni. Ne deriva che è utilizzabile la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria su dati di fatto direttamente percepiti dall’agente, tra i quali devono ritenersi inclusi anche gli stati emotivi delle persone osservate (Fattispecie relativa alla deposizione di un ufficiale di P.G. concernente un intervento effettuato presso l’abitazione di uno degli imputati, a seguito della segnalazione di una lite: Cass. pen. sez. II, n. 38149 del 21/09/2015, R. e altri, CED Cass. 264973).
La soluzione è corretta anche per la dottrina. Si ha infatti testimonianza indiretta quando il testimone narra un fatto che egli non ha percepito direttamente (Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2007, 242), ma che dichiara di aver appreso da un altro soggetto (c.d. teste di riferimento), il quale, a sua volta, può essere testimone diretto o indiretto (Carnelutti, Lezioni sul processo penale, I, Roma, 1946, 218). Nel caso di specie, l’ispettore ha percepito direttamente le reazioni del lavoratore, descrivendo le reazioni della lavoratrice rispetto alle sollecitazioni finalizzate a verificare, in assenza di riscontri documentali, la conoscenza da parte della stessa delle informazioni sulla sicurezza che avrebbe dovuto ricevere dal datore di lavoro.
Da qui, pertanto, il rigetto del ricorso.
Riferimenti normativi:
- Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Art. 195, comma 4 c.p.p.
Cassazione penale, sezione III, sentenza 10 ottobre 2019, n. 41600
0 commenti