Pubblicità commerciale e edilizia [parte prima].

Ottobre 7, 2025

La pubblicità commerciale delle attività edilizie, tanto nel cantiere quanto su strada pubblica, è tema di grande attualità e ricco di sfumature da un punto di vista giuridico soprattutto in relazione ai profili pubblicistici riguardanti l’installazione di manufatti o l’esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari.

La nozione legale di pubblicità è contenuta neld. lgs. n. 74/2002 (“Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa”), secondo cui la pubblicità è “qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi” (cfr. art. 2, c. 1, lett. a)).

E’ necessario partire dalle ipotesi più semplici, nonché più frequenti, di esposizione di striscioni e cartelloni pubblicitari reclamizzanti – di norma – l’impresa costruttrice o le ditte fornitrici dei materiali e servizi impiegati sul cantiere.

In questo caso, le questioni più rilevanti attengono ai profili tributari trovando applicazione la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al d. lgs. n.507/93.

Tale imposta è dovuta tutte le volte in cui siano diffusi messaggi pubblicitari o promozionali relativi ad un soggetto economico in un luogo pubblico [dovendo altresì aver cura di rispettare il disposto dell’art. 23 d. lgs. n. 285/92 che vieta le pubblicità potenzialmente in grado di arrecare disturbo alla circolazione] ed è dovuta in solido sia dal soggetto che espone la cartellonistica che da quello reclamizzato sulla base di tariffe comunali.

Casi particolari, ma non meno frequenti,attengono all’esposizione del marchio di fabbrica su gru o macchinari in opera presso i cantieri edili che, qualora eccedenti i limiti indicati dall’art. 2 del DM 26/07/12 non potrebbero più configurarsi come semplice indicazione del marchio del fabbricante esente dall’imposta exart. 5 del D. Lgs. 507/93, quanto, bensì, come vera e propria pubblicità.

Nè, tantomeno, la cartellonistica obbligatoria di cantiere, contrariamente a quanto si potrebbe ritenere è sempre esclusa dalla tassazione cui è sottoposta la comunicazione pubblicitaria.

A rigore, l’esposizione di insegne o targhe che è obbligatoria per legge dovrebbe andare esente da imposizione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 507/93. Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione n. 8130/2012, anche tale cartellonistica è qualificabile come “insegna di servizio” e come tale andrebbe esentata dall’imposta sulla pubblicità, soltanto se di dimensioni inferiori ai cinque metri quadrati (ai sensi del già citato art. 17, comma 1 bis, del D. Lgs. 507/93).

Avv. TOMMASO GASPARRO

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Avv. Tommaso Gasparro

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