Quando risponde il direttore dei lavori in edilizia privata?
Nell’ambito dell’edilizia privata assume un ruolo centrale la figura del direttore dei lavori, cioè un architetto, un ingegnere o un geometra dotato di conoscenze tecniche in materia di edilizia e urbanistica.
A differenza di quanto accada negli appalti pubblici, la nomina di un direttore dei lavori nell’edilizia privata è facoltativa salvo quando i lavori sono subordinati al permesso di costruire [il che significa che la direzione c.d. ausiliaria, nell’esclusivo interesse del committente e che non interferisce con elementi di rilevanza pubblica, è rimessa alla libera scelta delle parti]; tuttavia nella prassi tale importantissimo ruolo è quasi sempre ricoperto da un professionista all’uopo incaricato e sovente segnalato al committente dall’appaltatore.
Il contratto che regola la sua attività è quello d’opera professionale disciplinato dagli artt. 2230-2238 c.c., sebbene un quadro complessivo della figura non possa essere delineato senza tenere in debito conto le disposizioni contenute nel T.U. Edilizia – DPR 380/2001.
Nello specifico la sua attività si sostanzia nel:
- redigere il verbale di apertura cantiere e comunicare periodicamente lo stato di avanzamento lavori;
- accertare la qualità dei materiali utilizzati in conformità al progetto che hai sottoscritto;
- controllare che l’esecuzione dei lavori sia conforme al progetto e rispetti le tempistiche stabilite;
- comunicare eventuali interventi correttivi necessari al buon esito dei lavori;
- verificare il rispetto di tutte le normative previste per il progetto specifico durante l’esecuzione dei lavori;
- assicurare che i lavori procedano senza sforare il budget, verificando la correttezza degli atti contabili.
Alla complessità dei compiti attribuiti corrisponde una stringente responsabilità civile e penale. Quanto alla prima, occorre chiarirecome la giurisprudenza abbia da tempo stabilito che questa figura sia responsabile in solido con l’impresa appaltatrice e con il progettista così dando origine ad una ipotesi di litisconsortio facoltativo [cfr. Cass. civ., sez. III, 24/05/2023, n.14378].
Al di là di questo aspetto, che legittima il committente a citare in giudizio uno solo di questi tre soggetti per l’intero danno indipendentemente dalle quote di responsabilità ascrivibili ad ognuno di loro, è con riferimento all’individuazione del grado di diligenza esigibile dal direttore dei lavori che appare opportuna qualche considerazione.
Secondo la giurisprudenza di merito “la diligenza del direttore dei lavori va valutata non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della ‘diligentia quam in concreto’, cioè tenendo conto della specifica perizia e delle capacità tecniche esigibili nel caso concreto, giacché il d.l. deve svolgere la propria attività con l’impiego di specifiche e peculiari cognizioni, acquisite grazie a studi ed esperienze professionali.” [cfr. Trib. Locri sez. I, 04/09/2021, n.601].
La Corte di Cassazione aveva già chiarito questo principio statuendo che “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonchè l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; sicchè non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente” [cfr.Cassazione Civile n. 18289 del 03/09/2020 e, conformi, Cass. n. 23350 del 2013; Cass. n. 22643 del 2012; Cass. n. 24859 del 2008].
Il direttore dei lavori è, dunque, responsabile secondo un parametro più stringente rispetto a quello di un normale debitore, ma il giudizio civile, in caso di contestazione in merito alla corretta esecuzione dei lavori, può essere esperito anche nei confronti del committente con il primo responsabile in solido come chiarito, ad esempio, dal Tribunale di Savona nella sentenza n. 964/2023 del 14.12.2023.
Avv. TOMMASO GASPARRO
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