Responsabilità dei condomini per il danno arrecato dall’istallazione dei ponteggi davanti alle attività commerciali

Settembre 30, 2025

Abbiamo già avuto modo di affrontare qui [https://ristrutturando.net/installazione-del-ponteggio-davanti-allattivita-commerciale-e-perdita-di-fatturato/] i presupposti giuridico normativi che consentono l’installazione di ponteggi per l’esecuzione di lavori edili e i risvolti risarcitori in punto di danno eventualmente arrecato ad attività commerciali coinvolte.

Per completezza d’indagine è il caso di analizzare le risposte fornite dalla giurisprudenza di merito e legittimità in punto di danno arrecato a singole attività commerciali e causato da negligenze nell’esecuzione delle opere oggetto di appalto.

I repertori di giurisprudenza offrono, in tal senso, una ricca casistica. Tra le fattispecie di più recente emersione vi è, a titolo esemplificativo, l’ipotesi di un centro estetico asseritamente danneggiato dalla negligente esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione condominiale.

Il problema che in questi casi si pone, e che è complementare a quello affrontato nella news indicata in precedenza, inerisce all’individuazione del soggetto responsabile tenuto a risarcire il danno in ipotesi in cui questo, normalmente solo patrimoniale, sia allegato e provato in giudizio secondo principi giurisprudenziali che possono dirsi, oggi, ormai consolidati.

Il Tribunale di Pescara nella sentenza n. 920 dell’11/09/2025 ha chiarito in tal senso che sussiste la legittimazione passiva del condominio anche in ipotesi in cui l’esecuzione dei lavori sia stata integralmente demandata alla ditta appaltatriceex artt. 1655, 2043 e 2049 c.c.; in tal senso infatti, al ricorrere di determinate circostanze, può ben configurarsi anche una responsabilità del committente.

Se di norma, infatti, è proprio l’appaltatore a rispondere a seguito dell’accertamento di una condotta colposa, residuano casi eccezionali in cui – secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione – il committente può essere tenuto a risarcire il danno arrecato.

A mente di Cass. Civ. 25 gennaio 2016, n. 1234[1], infatti, allorché quest’ultimo eserciti un potere direttivo o di ingerenza sulle modalità di esecuzione dell’opera, al punto da svuotare o sensibilmente ridurre l’autonomia imprenditoriale dell’appaltatoreo, in alternativa, abbia scelto una impresa manifestamente inidonea è il committente stesso a dover rispondere giuridicamente dei danni asseritamente arrecati a terzi, nello specifico, ad attività commerciali delle vicinanze.

Avv. TOMMASO GASPARRO

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[1] Nello stesso senso si veda Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2023, n. 9178; Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2023, n. 19919; Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 2024, n. 27526.

Avv. Tommaso Gasparro

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