Revoca dell’aggiudicazione? Si,qualora la stazione appaltante evidenzia un vantaggio economico
La stazione appaltante può legittimamente revocare l’aggiudicazione di un appalto all’esito di una gara motivando l’atto con l’opportunità di aderire alla più conveniente convenzione proposta dal competente soggetto aggregatore. Lo stabilisce il Tar Campania, con la sentenza n. 1143, del 15 settembre 2020.
Il Tar della Campania con la sentenza n. 1143, del 15 settembre 2020, ha respinto il ricorso di un Consorzio nei confronti di un Comune in qualità di stazione appaltante; per i giudici amministrativi deve ritenersi legittima la revoca dell’aggiudicazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di aderire a una specifica convenzione proposta dal soggetto aggregatore regionale che comporti anche un importante risparmio energetico.
Il contenzioso amministrativo
Un consorzio aggiudicatario di un appalto è insorto contro la decisione della stazione appaltante di revocare l’atto di aggiudicazione non ancora efficace.
Il consorzio è ricorso al Tar al fine di chiedere l’annullamento:
– della determina dirigenziale mediante la quale tra le altre cose l’amministrazione ha disposto la revoca della procedura di gara indetta tramite MePa per l’affidamento del medesimo servizio di pulizia di cui la ricorrente era risultata aggiudicataria;
– il parere legale reso al Comune in ordine alla legittimità della procedura di annullamento della gara. |
Il Consorzio ricorrente ha chiesto, inoltre, la revoca di tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti di data, estremi e contenuto sconosciuto, mediante i quali l’amministrazione si è determinata in ordine alla disposta revoca della procedura di gara aggiudicata al Consorzio ricorrente ed avente ad oggetto servizi di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, nonché di ogni atto connesso, conseguente e presupposto, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Occorre preliminarmente evidenziare che il Comune ha stabilito di avviare una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali adibiti a uffici e impianti sportivi per un anno, per il tramite della centrale unica di committenza sviluppata con il Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Regionale alle OO.PP. per le regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata e con l’utilizzo della piattaforma di negoziazione Mepa (gestito dalla Consip S.p.A.).
Con richiesta d’offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (cd. RDO) del 14 ottobre 2019, veniva avviata la procedura in questione (base d’asta di euro 158.105,55 oltre Iva e oneri della sicurezza interferenziali pari ad euro 18.825,00 (non soggetti a ribasso), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In esito allo svolgimento delle operazioni di gara, si classificava al primo posto il Consorzio ricorrente.
Il predetto Ministero, comunicava che, al termine delle operazioni di gara, era stata formulata proposta di aggiudicazione della procedura in favore del Consorzio ricorrente e trasmetteva quindi gli atti al Comune ai fini delle successive incombenze relative al prosieguo dell’iter di gara.
Nel frattempo la città metropolitana di Napoli, soggetto aggregatore operante nella Regione Campania comunicava l’avvenuta attivazione di una procedura per lo stesso servizio, rappresentando la disponibilità del contratto quadro, ai fini dell’eventuale adesione da parte degli enti pubblici interessati, a partire dal 14.2.2020.
Il Comune, di conseguenza, a seguito anche della convenienza economica, con propria determina procedeva a revocare la gara attivata per il tramite della centrale unica di committenza con il Ministero delle Infrastrutture, e al contempo stabiliva di aderire alla Convenzione proposta dalla città metropolitana di Napoli per il triennio 2020-2022.
La pronuncia del Tar
Il Tar ritiene che il ricorso del Consorzio è manifestamente infondato. Per i giudici amministrativi non sussiste la violazione dell’art. 7, L. n. 241/90, dedotta da parte del consorzio ricorrente per non avere il Comune comunicato l’avvio del subprocedimento di revoca della gara, atteso che, per consolidata giurisprudenza i provvedimenti di ritiro inerenti a procedure di gara per le quali non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva non radicano posizioni qualificate e differenziate in capo ai concorrenti e, per l’effetto, l’eventuale mancato inoltro delle comunicazioni non inficia il provvedimento di autotutela.
Per il Tar non sussiste alcun difetto di motivazione o istruttoria, circa il fondamento delle ragioni sottese al mancato perfezionamento dell’affidamento dell’appalto al Consorzio ricorrente, in quanto, come evidenziato dal Comune nella determina di revoca, l’adesione alla Convenzione proposta dal soggetto aggregatore di riferimento (città metropolitana di Napoli) determina significativi risparmi rispetto all’eventuale affidamento al Consorzio ricorrente (procedura con il Ministero).
In particolare, secondo quanto emerge dalla relazione tecnica versata in atti dal Comune ed elaborata a cura del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, l’adesione alla Convenzione garantisce risparmi per (almeno) oltre 30mila euro, importo consistente, che di per sé giustifica la revoca degli atti della procedura attivata tramite il Ministero.
I giudici amministrativi evidenziano, inoltre, che il capitolato/schema di contratto della procedura Mepa, proprio in riferimento all’ipotesi di attivazione di analoga Convenzione da parte del soggetto aggregatore, prevedeva la facoltà di recesso dal rapporto contrattuale, ove mai intervenuto, in qualsiasi momento e senza penalità; è agevole evidenziare che il Consorzio, con la partecipazione alla procedura Mepa, ha accettato siffatta clausola, non potendo lamentarsi di una opzione espressamente prevista nella lexspecialis e, in fatto, esercitata dalla stazione appaltante.
In conclusione il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.
Riferimenti normativi:
Art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016
Tar Campania, sez. II, sentenza 15 settembre 2020, n. 1143
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